Rinunzia al Ricorso: Le Conseguenze Pratiche di una Decisione Procedurale
La rinunzia al ricorso è un atto processuale che, sebbene possa apparire come una semplice ritirata, comporta conseguenze giuridiche ed economiche ben precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina le implicazioni di questa scelta, confermando un principio consolidato: chi rinuncia paga. Analizziamo la decisione per comprendere meglio cosa accade quando un imputato decide di non proseguire con la propria impugnazione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, dopo aver avviato il procedimento di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte, ha cambiato idea. In data 13 dicembre 2023, il suo difensore ha trasmesso, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), una formale dichiarazione con cui il suo assistito esprimeva la volontà di rinunciare al ricorso.
La Decisione della Corte sulla Rinunzia al Ricorso
Ricevuta la comunicazione, la Corte di Cassazione ha preso atto della volontà del ricorrente. La procedura in questi casi è piuttosto lineare. L’atto di rinunzia al ricorso, essendo una manifestazione di volontà che pone fine all’interesse della parte a ottenere una revisione della sentenza impugnata, porta a una conseguenza inevitabile: la declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, chiudendo di fatto il procedimento.
Le Motivazioni della Condanna
La Corte non si è limitata a dichiarare l’inammissibilità. Ha anche condannato il ricorrente a sostenere gli oneri economici derivanti dalla sua scelta. La motivazione risiede nel principio secondo cui chi attiva la macchina della giustizia e poi decide di fermarla deve farsi carico dei costi generati. Pertanto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, è stato obbligato a versare una somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto tale importo congruo, considerando il momento in cui è intervenuta la rinuncia. Questa condanna pecuniaria serve a sanzionare l’uso, seppur legittimo ma poi abbandonato, del sistema giudiziario, e a finanziare iniziative di reinserimento sociale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale della procedura penale: la rinunzia al ricorso non è un atto privo di conseguenze. Sebbene ponga fine alla controversia, essa comporta una declaratoria di inammissibilità e l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione evidenzia come il sistema legale attribuisca responsabilità a ogni azione processuale, inclusa quella di ritirarsi da un’impugnazione. Per i cittadini, ciò significa che la decisione di impugnare una sentenza deve essere ponderata, poiché anche un ripensamento ha un costo.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, ponendo fine al procedimento di impugnazione senza esaminare il merito della questione.
La rinunzia al ricorso comporta dei costi?
Sì, la parte che rinuncia al ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, l’importo è stato fissato in cinquecento euro.
È valida una rinuncia al ricorso trasmessa via PEC dal difensore?
Sì, l’ordinanza conferma che la dichiarazione di rinuncia trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) da parte del difensore è una modalità valida per formalizzare la volontà del ricorrente di abbandonare l’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9384 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9384 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MEDE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che in data 13 dicembre 2023 è pervenuta dichiarazione di rinunzia del ricorso da parte del ricorrente trasmessa tramite Pec da parte del difensore;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in relazione all’epoca della rinunzia, si ritiene congruo contenere in euro cinquecento.
P.Q’M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 febbraio 2024.