Patteggiamento: Conta la Volontà Finale dell’Imputato sulla Sospensione della Pena
Nel contesto del procedimento penale, il rito del patteggiamento rappresenta uno strumento fondamentale di economia processuale. Tuttavia, le dinamiche che lo governano possono sollevare questioni complesse, specialmente quando la volontà dell’imputato subisce un’evoluzione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale: la rinuncia sospensione condizionale della pena, manifestata personalmente in udienza dall’imputato, prevale su qualsiasi accordo precedentemente raggiunto, anche se già formalizzato. Questo principio riafferma la centralità della volontà dell’accusato nelle scelte che definiscono l’esito del suo procedimento.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino per il reato di rapina. Inizialmente, le parti avevano concordato una pena la cui esecuzione sarebbe stata condizionalmente sospesa. Successivamente, l’imputato ha presentato una nuova richiesta di patteggiamento, modificando la precedente e rinunciando al beneficio della sospensione condizionale. Il Giudice, accogliendo questa seconda manifestazione di volontà, ha applicato la pena concordata senza la sospensione.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il Giudice avrebbe dovuto dare seguito alla prima istanza, che prevedeva la sospensione, in quanto formalizzata nei termini di legge e già accettata dal Pubblico Ministero. Secondo la difesa, la seconda richiesta, essendo modificativa e successiva, non avrebbe dovuto essere presa in considerazione.
La Decisione della Corte e la validità della Rinuncia Sospensione Condizionale
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e quindi inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine: la volontà dell’imputato, espressa in modo chiaro e definitivo durante l’udienza, è l’elemento determinante che il giudice deve considerare. I giudici supremi hanno sottolineato che, durante l’udienza cruciale del 16 maggio 2024, l’imputato aveva personalmente e inequivocabilmente rinunciato a ottenere la sospensione condizionale della pena, chiedendo che l’accordo originario venisse modificato in tal senso.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla natura della dichiarazione di rinuncia. Tale dichiarazione non è un’istanza soggetta a termini di decadenza, come quelli previsti per la richiesta iniziale di patteggiamento, ma rappresenta la manifestazione ultima e definitiva della volontà dell’imputato. Il giudice, pertanto, non ha violato alcuna norma procedurale; al contrario, ha correttamente applicato la pena conformemente alla volontà finale espressa dalla parte interessata. La Corte ha stabilito che, una volta che l’imputato rinuncia a un beneficio, il giudice non può fare altro che prenderne atto e adeguare la sentenza di conseguenza. Accogliere la tesi del ricorrente avrebbe significato imporre un beneficio contro la volontà espressa di chi dovrebbe riceverlo, snaturando la logica stessa del patteggiamento, che si fonda sull’accordo tra le parti.
Conclusioni: L’Importanza della Volontà dell’Imputato
Questa ordinanza rafforza il principio della centralità della volontà dell’imputato nel rito del patteggiamento. La possibilità di modificare un accordo, anche rinunciando a un beneficio come la sospensione condizionale, è un’espressione diretta dell’autonomia difensiva. La decisione chiarisce che la volontà espressa per ultima in udienza è quella che conta, superando accordi precedenti. Di conseguenza, il giudice è tenuto ad applicare la pena che rispecchia l’esatta volontà dell’imputato al momento della decisione, garantendo che l’esito del procedimento sia pienamente conforme alle scelte consapevoli della parte processuale.
È possibile modificare una richiesta di patteggiamento già presentata e accettata dal Pubblico Ministero?
Sì, la sentenza chiarisce che la volontà dell’imputato, espressa personalmente in udienza, può modificare una precedente richiesta di patteggiamento, anche se già concordata. La manifestazione finale di volontà prevale.
La rinuncia alla sospensione condizionale della pena è soggetta a termini di decadenza?
No. Secondo la Corte, la dichiarazione con cui l’imputato rinuncia al beneficio della sospensione condizionale non è soggetta ad alcun termine di decadenza, in quanto è l’espressione ultima della sua volontà processuale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La declaratoria di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, commisurata alla sua colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29995 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 29995 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/07/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza del 16/05/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di rapina.
Ricorre per cassazione l’imputato eccependo violazione di legge per avere il Giudice per le indagini preliminari accolto la seconda richiesta di patteggiamento, a pena non sospesa, nonostante tale richiesta fosse stata avanzata oltre il termine di cui all’art. 458, comma 1, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 446, comma 1, cod. proc. pen., a modificazione di precedente istanza che prevedeva la concessione della sospensione condizionale della pena e che andava evasa invece della successiva in quanto il Pubblico ministero aveva prestato il proprio consenso. Il ricorso è manifestamente infondato.
Risulta dagli atti che all’udienza del 16 maggio 2024, data della sentenza, l’imputato personalmente ha rinunciato ad ottenere la sospensione condizionale della pena, chiedendo che l’istanza originaria, che invece contemplava l’applicazione del beneficio, venisse modificata in tal senso.
Ne consegue che il giudice ha applicato la pena secondo la volontà dell’imputato, da ultimo espressa con dichiarazione di rinuncia non soggetta ad alcuna decadenza.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.07.2024. Il Presidente Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
NOME COGNOME
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