Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19835 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19835 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a Lendinara il 14/08/1953
avverso il decreto del 30/12/2024 del Giudice di sorveglianza di Padova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con il decreto impugnato, è stato formulato richiamo nei confronti di NOME COGNOME sottoposto alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare, al rispetto delle prescrizioni della misura in atto a suo carico, a fronte di segnalazione proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo del 28 novembre 2024.
Rilevato , altresì, che avverso detto provvedimento è stato proposto tempestivo ricorso, con il quale si devolve vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 39, 35-bis, 69 Ord. pen. e 24 e 111 Cost.
Considerato che la difesa, avv. M. COGNOME ha fatto pervenire valida e tempestiva rinuncia, quale manifestazione univoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o mezzo di procuratore speciale (Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Rv. 262276), risultando la rinuncia sottoscritta dallo
stesso procuratore speciale, con allegazione di procura rilasciata dal ricorrente di persona, con sottoscrizione autenticata dal difensore.
Rilevato che deriva l ‘inammissibilit à del ricorso per rinuncia, ai sensi dell ‘ art. 591 comma 1, lett. d) cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2025