Rinuncia al Ricorso Penale: Conseguenze e Sanzioni secondo la Cassazione
La decisione di impugnare una sentenza è un momento cruciale nel processo penale, ma altrettanto importante è comprendere le implicazioni di una successiva rinuncia al ricorso penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito le conseguenze automatiche di tale atto, chiarendo che esso conduce non solo all’inammissibilità del ricorso ma anche a precise sanzioni economiche a carico del rinunciante. Questo provvedimento offre uno spunto fondamentale per analizzare un istituto processuale che, sebbene possa apparire semplice, nasconde importanti risvolti pratici.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. Successivamente alla proposizione dell’impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione, lo stesso ricorrente ha manifestato la volontà di non proseguire con il giudizio, presentando una formale rinuncia. La Corte Suprema è stata quindi chiamata a pronunciarsi non sul merito della questione originaria, ma sugli effetti processuali di tale atto di rinuncia.
La Decisione della Corte sulla Rinuncia al Ricorso Penale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, preso atto della valida rinuncia del ricorrente, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è netta e si fonda su un’applicazione diretta delle norme del codice di procedura penale. La Corte non entra nel merito dei motivi che hanno portato alla rinuncia, ma si concentra esclusivamente sulle conseguenze giuridiche che ne derivano. In linea con il dettato normativo, alla dichiarazione di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza si articola su due pilastri normativi. In primo luogo, l’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, che qualifica espressamente la rinuncia all’impugnazione come una causa di inammissibilità. Questo significa che, una volta formalizzata la rinuncia, il giudice non ha altra scelta che chiudere il procedimento senza esaminare i motivi del ricorso.
In secondo luogo, la Corte applica l’articolo 616 del codice di procedura penale. Questo articolo stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve essere condannato alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria. La Corte, citando un proprio precedente (sentenza n. 28691 del 2016), sottolinea un punto cruciale: la sanzione pecuniaria si applica a tutte le cause di inammissibilità, senza distinguere tra di esse. Pertanto, anche l’inammissibilità derivante da una volontaria rinuncia al ricorso penale rientra pienamente in questo ambito applicativo, rendendo la condanna economica una conseguenza inevitabile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia a un’impugnazione è un atto formale con conseguenze non solo processuali ma anche economiche. La decisione di abbandonare un ricorso, sebbene legittima, comporta l’automatica condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Questo serve a responsabilizzare le parti processuali e a scoraggiare impugnazioni presentate in modo avventato o poi abbandonate senza una ponderata valutazione. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che la scelta di rinunciare deve essere attentamente considerata, tenendo conto dei costi certi che ne deriveranno.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La rinuncia determina l’inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, la Corte non esamina il merito della questione e il procedimento si conclude con la condanna del rinunciante al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
La condanna alla sanzione pecuniaria è sempre prevista in caso di inammissibilità?
Sì, secondo l’ordinanza e la giurisprudenza citata, l’articolo 616 del codice di procedura penale non distingue tra le diverse cause di inammissibilità. Pertanto, la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende si applica in ogni caso, inclusa l’inammissibilità dovuta a rinuncia.
Qual è il fondamento normativo della decisione?
La decisione si basa principalmente su due articoli del codice di procedura penale: l’art. 591, comma 1, lett. d), che stabilisce che la rinuncia è una causa di inammissibilità, e l’art. 616, che impone la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in tutti i casi di inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14073 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 20/03/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14073 Anno 2025
Presidente: COGNOME
SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 4541/2025
Relatore –
CC – 20/03/2025
R.G.N. 2301/2025
ALESSANDRO CENTONZE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Papa NOME nato a NETTUNO il 04/05/1965
avverso la sentenza del 20/11/2024 della Corte d’appello di Roma
Dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso;
Ritenuto che il ricorrente vi ha validamente rinunciato;
Considerato che l’intervenuta rinuncia determina, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso medesimo, cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (l’art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l’applicazione di detta sanzione, non distinguendo tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373-01), nella misura di cui al dispositivo;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME