Rinuncia Ricorso Penale: Conseguenze e Costi di un Atto Formale
Decidere di impugnare una sentenza di condanna è un passo cruciale, ma lo è altrettanto la scelta di fare un passo indietro. La rinuncia al ricorso penale è un atto processuale con conseguenze definitive e non prive di risvolti economici. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ce ne offre un chiaro esempio, illustrando come la rinuncia si traduca in una dichiarazione di inammissibilità e nella condanna a spese e sanzioni.
I Fatti del Caso: Dal Ricorso alla Rinuncia
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa in primo grado, successivamente confermata dalla Corte di Appello di Salerno in data 14 marzo 2024 per quanto riguarda l’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Contro questa seconda decisione, l’imputato, tramite i suoi difensori, proponeva ricorso per cassazione in data 24 luglio 2024. Tuttavia, in una fase successiva e prima della discussione, in data 4 settembre 2024, gli stessi difensori, muniti di procura speciale, depositavano un atto di rinuncia al ricorso precedentemente presentato.
La Decisione della Corte: Inammissibilità per Rinuncia
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà espressa dalla parte. La rinuncia, essendo stata formulata validamente, ha determinato una causa di inammissibilità dell’impugnazione.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ha disposto il versamento di una somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, come sanzione pecuniaria per aver dato causa all’inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione sulla Rinuncia al Ricorso Penale
La decisione della Suprema Corte si fonda su precise disposizioni del codice di procedura penale. L’articolo 591, comma 1, lettera d), individua esplicitamente la rinuncia all’impugnazione come una delle cause di inammissibilità. Poiché la rinuncia nel caso di specie è stata presentata in modo formalmente corretto, la Corte non ha avuto altra scelta che applicare la norma e dichiarare il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito dei motivi originariamente sollevati.
La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è una conseguenza diretta e obbligatoria prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che la parte che ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile debba sostenere i costi del procedimento. La sanzione pecuniaria aggiuntiva viene irrogata in quanto non sono emersi elementi tali da escludere la colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità. La rinuncia, infatti, è un atto volontario e consapevole, che per sua natura implica una responsabilità della parte nel rendere inutile l’attività giudiziaria avviata.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia al ricorso penale è un atto tombale che chiude definitivamente il processo, rendendo irrevocabile la sentenza impugnata. Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Definitività della Condanna: Con l’inammissibilità del ricorso, la sentenza di condanna della Corte di Appello diventa definitiva e passibile di esecuzione.
2. Conseguenze Economiche Automatiche: La rinuncia non è un’opzione a costo zero. Comporta inevitabilmente la condanna al pagamento delle spese processuali.
3. Rischio di Sanzione Aggiuntiva: Salvo casi eccezionali, alla condanna alle spese si aggiunge una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato discrezionalmente dal giudice.
La scelta di rinunciare a un’impugnazione deve quindi essere attentamente ponderata con il proprio difensore, tenendo conto non solo della fine del percorso giudiziario ma anche delle sue certe conseguenze economiche.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
Se si rinuncia validamente a un ricorso, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Ciò significa che il caso non viene esaminato nel merito e la sentenza precedente diventa definitiva.
La rinuncia a un ricorso penale comporta dei costi?
Sì. La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia comporta, di diritto, la condanna della parte che ha rinunciato al pagamento delle spese processuali.
Oltre alle spese processuali, ci sono altre sanzioni per chi rinuncia al ricorso?
Sì. Se non vi sono elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità (e la rinuncia è un atto volontario), il ricorrente viene condannato anche al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in cinquecento euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5301 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5301 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAVA DE’ TIRRENI il 27/06/1973
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
da~ 45e-a4e-Pafti – i udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 14 marzo 2024 la Corte di Appello dì Salerno ha confermato – quanto alla affermazione di responsabilità – la sentenz emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME
Avverso detta sentenza, con atto del 24 luglio 2024 è stato proposto ricors per cassazione.
In data 4 settembre 2024 i difensori del ricorrente – muniti di procura speci hanno rinunziato al ricorso.
Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinunzia.
La rinunzia al ricorso, validamente formulata, è infatti causa di inammissibi della proposta impugnazione, ai sensi degli artt. 589 e 591 comma 1 lett. d co proc. pen. .
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa dell ammende.
Così deciso in data 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente