Rinuncia al Ricorso Penale: Quando Non si Pagano le Spese Processuali
La rinuncia al ricorso penale è un atto che chiude un capitolo processuale, ma spesso ne apre un altro: quello economico, legato alla condanna alle spese. Tuttavia, una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce un’importante eccezione. Vediamo come la revoca di una misura cautelare durante il processo possa esonerare il ricorrente dal pagamento delle spese processuali, anche dopo aver rinunciato all’appello.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso ha origine da un’ordinanza con cui il Tribunale applicava a un individuo alcune misure cautelari, tra cui l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Successivamente, il Tribunale della Libertà, in parziale accoglimento del riesame, annullava una delle incolpazioni ma confermava le misure per il resto.
Dalle Misure Cautelari all’Appello in Cassazione
Contro questa decisione, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari. La questione era quindi giunta al vaglio della Suprema Corte.
L’Evento Decisivo: La Revoca delle Misure
Mentre il ricorso era pendente in Cassazione, si verificava un fatto nuovo e determinante: il Giudice per l’udienza preliminare (G.u.p.) revocava completamente le misure cautelari a carico dell’imputato. Di fronte a questa novità, che di fatto rendeva inutile proseguire l’appello, la difesa presentava una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso penale.
La Decisione della Corte sulla Rinuncia al Ricorso Penale
La Corte di Cassazione ha preso atto della rinuncia e, come da prassi, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La parte più interessante della sentenza, però, non riguarda l’inammissibilità in sé, quanto le sue conseguenze economiche.
La Dichiarazione di Inammissibilità
Secondo l’articolo 591 del codice di procedura penale, la rinuncia all’impugnazione comporta la sua inammissibilità. Questo è un esito procedurale standard. La vera questione giuridica era se l’imputato dovesse essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Principio della Causa Non Imputabile
La Corte ha deciso di non disporre la condanna alle spese, basando la sua decisione su un principio di equità e logica giuridica. Il fulcro del ragionamento risiede nella causa che ha portato alla rinuncia.
La sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso non era dovuta a un ripensamento arbitrario dell’imputato, ma a un evento esterno e a lui non imputabile: la revoca delle misure cautelari da parte del G.u.p. Poiché l’obiettivo del ricorso era proprio ottenere la rimozione di quelle misure, la loro revoca ne ha fatto venir meno lo scopo. Citando un precedente orientamento giurisprudenziale (sentenza Horvat, n. 23636 del 2018), la Corte ha affermato che, in questi casi, non è giusto addebitare al ricorrente i costi di un procedimento divenuto superfluo per cause indipendenti dalla sua volontà.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa decisione consolida un importante principio di garanzia per l’imputato. Stabilisce che la condanna alle spese processuali in caso di rinuncia non è automatica. Se la rinuncia è la logica conseguenza di un fatto favorevole sopravvenuto e non attribuibile al ricorrente, che rende l’impugnazione priva di interesse, non vi sarà alcuna sanzione economica. Ciò tutela chi, pur avendo validi motivi per impugnare un provvedimento, vede la propria situazione risolversi per altra via, evitando di essere penalizzato economicamente per aver scelto di non proseguire una battaglia legale ormai inutile.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
Di norma, il ricorso viene dichiarato inammissibile, il che significa che la Corte non entra nel merito della questione e il procedimento di impugnazione si conclude.
La rinuncia al ricorso penale comporta sempre la condanna al pagamento delle spese processuali?
No. Come chiarito dalla sentenza, non vi è condanna alle spese se la rinuncia è determinata da una sopravvenuta carenza di interesse dovuta a una causa non imputabile al ricorrente.
In quali casi si può evitare la condanna alle spese dopo una rinuncia al ricorso?
Si può evitare quando l’interesse a proseguire il ricorso viene meno a causa di un evento favorevole e indipendente dalla volontà del ricorrente. Nel caso specifico, la revoca delle misure cautelari da parte di un altro giudice ha reso l’appello privo di scopo, giustificando la rinuncia senza addebito di spese.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13646 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13646 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PAOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta presentata – ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN IDIRITTO
Con ordinanza in data 31 maggio 2023 il Tribunale di Catanzaro a seguito del gravame interposto ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. da NOME COGNOME, ha annullato limitatame al capo di incolpazione n. 71) l’ordinanza in data 6 aprile 2023 con la quale il G.i.p. del mede Tribunale aveva applicato allo stesso COGNOME le misure dell’obbligo di dimora e dell’obblig presentazione alla polizia giudiziaria, confermando quest’ultimo provvedimento per la rimanent incolpazione.
Il difensore del COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di seconda istanza, adducendo con un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) la violazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen vizio di motivazione , segnatamente in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Lo stesso difensore ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso (sottoscr dal COGNOME), rappresentando e documentando che in data 11 ottobre 2023 il G.u.p. ha revocato le misure (cfr. dichiarazione di rinuncia in data 3 novembre 2023 e provvedimento allegato ci
Il ricorso, alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia, deve essere dichia inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.).
Non deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende poiché la sopravvenuta carenza di interesse a coltivarlo deriva da una causa a lui non imputabile (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/20 Horvat, Rv. 273325 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia.
Così deciso il 15/12/2023.