Rinuncia Ricorso Cassazione: Analisi delle Conseguenze Economiche
La decisione di presentare un ricorso per Cassazione è un passo significativo nel percorso giudiziario. Tuttavia, cosa accade quando, dopo aver intrapreso questa strada, si decide di fare marcia indietro? Una recente sentenza della Suprema Corte fa luce sulle conseguenze procedurali ed economiche della rinuncia ricorso Cassazione, un atto che, sebbene volontario, non è privo di implicazioni. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere la logica dietro la condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso: dalla Richiesta di Pena Alternativa al Ricorso
La vicenda ha origine dalla richiesta di un condannato di sostituire una pena detentiva residua di tre anni e cinque mesi con la misura della detenzione domiciliare. La Corte di Appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato tale istanza. Contro questa decisione, l’interessato aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando principalmente due vizi:
1. Un vizio di motivazione, poiché il giudice di merito aveva ritenuto inidonea l’abitazione indicata per l’esecuzione della misura alternativa.
2. Un’erronea applicazione della legge, in quanto non era stato disposto un rinvio dell’udienza per acquisire una relazione fondamentale da parte dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE).
Tuttavia, prima che la Corte di Cassazione potesse esaminare il merito delle questioni sollevate, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: il ricorrente, con un atto formale, ha rinunciato al proprio ricorso.
La Rinuncia Ricorso Cassazione e le sue Conseguenze
L’atto di rinuncia ha cambiato radicalmente il corso del procedimento. La Corte Suprema non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, ma si è concentrata esclusivamente sugli effetti processuali della rinuncia. La decisione finale è stata quella di dichiarare il ricorso inammissibile, con due importanti conseguenze economiche a carico del rinunciante.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su precise disposizioni del codice di procedura penale, chiarendo il nesso tra rinuncia, inammissibilità e sanzioni.
L’Inammissibilità del Ricorso
La prima e più diretta conseguenza della rinuncia è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. L’articolo 589 del codice di procedura penale stabilisce infatti che la rinuncia all’impugnazione produce tale effetto. La Corte, prendendo semplicemente atto della volontà espressa dal ricorrente, non ha potuto fare altro che chiudere il procedimento senza esaminare le questioni sollevate.
La Condanna alle Spese e alla Sanzione
La parte più significativa della sentenza riguarda le conseguenze economiche. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la stessa norma prevede il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha specificato che questa sanzione è dovuta perché non sono emersi elementi per ritenere che il ricorrente avesse agito “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”. In questo specifico caso, la causa di inammissibilità era proprio la rinuncia, un atto volontario e consapevole. Di conseguenza, la colpa del ricorrente è stata considerata palese, giustificando l’imposizione di una sanzione pecuniaria, equamente determinata in 500,00 euro.
Le Conclusioni: cosa insegna questa sentenza
La pronuncia in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia a un ricorso non è un atto neutro, ma un evento processuale con precise conseguenze giuridiche ed economiche. Chi decide di ritirare il proprio appello in Cassazione deve essere consapevole che tale scelta comporta automaticamente la declaratoria di inammissibilità e, di conseguenza, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La volontarietà della rinuncia è essa stessa la prova della “colpa” che fa scattare l’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, senza che sia necessaria un’ulteriore valutazione da parte del giudice.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La rinuncia a un ricorso per Cassazione ne determina la declaratoria di inammissibilità, impedendo alla Corte di esaminare il merito della questione.
La rinuncia al ricorso comporta sempre il pagamento di spese e sanzioni?
Sì, secondo questa sentenza, l’inammissibilità derivante dalla rinuncia comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, poiché la rinuncia è considerata una causa di inammissibilità determinata per colpa della parte stessa.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Perché l’art. 616 del codice di procedura penale prevede tale sanzione in caso di inammissibilità del ricorso. La Corte ha ritenuto che il ricorrente fosse in colpa nel determinare la causa di inammissibilità (la rinuncia stessa), giustificando così l’imposizione della sanzione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16335 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16335 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (RINUNCIANTE) nato a VASTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/08/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/seglte-le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 10 agosto 2023 della Corte di appello di L’Aquila che, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena di anni tre e mesi cinque di reclusione di cui alla sentenza della Corte di appello di L’Aquila emessa in data 1 dicembre 2022, definitiva il 4 luglio 2023, con la pena della detenzione domiciliare.
Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui il giudice di merito ha ritenuto che l’abitazione indicata nell’istanza non fosse idonea all’esecuzione della pena sostitutiva.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 56 legge 24 novembre 1981, n. 689, e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione non avrebbe disposto un rinvio di udienza al fine di far acquisire la relazione dell’UEPE.
Il ricorrente, con atto del 24 gennaio 2024, ha rinunciato al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, preso atto che COGNOME con comunicazione del 24 gennaio 2024 ha rinunciato al ricorso per cassazione, deve dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell’art. 589 cod. proc. pen..
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 500,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
RA-‘
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/01/2024