Rinuncia Ricorso Cassazione: Le Conseguenze di un Atto Formale
L’atto di rinuncia a un ricorso per cassazione non è una semplice ritirata senza conseguenze, ma un’azione processuale formale che comporta precise responsabilità legali e finanziarie. Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come, anche in seguito a una rinuncia, il ricorrente possa essere condannato al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una sanzione pecuniaria. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere la serietà di ogni fase del processo penale, inclusa la sua conclusione volontaria.
Il Contesto del Procedimento
La vicenda ha origine da una sentenza di proscioglimento emessa da un Giudice di pace. L’imputato era stato assolto dall’accusa di uccisione di animali altrui con la formula “perché il fatto non costituisce reato”. Sorprendentemente, è stato lo stesso imputato assolto a decidere di impugnare questa sentenza, proponendo quello che ha qualificato come appello.
La Riqualificazione e la Rinuncia Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha innanzitutto operato una corretta qualificazione dell’atto. In base all’art. 37, comma 2, del d.lgs. 274/2000 e all’art. 568, comma 5, del codice di procedura penale, le sentenze di proscioglimento del giudice di pace non sono appellabili, ma possono essere oggetto esclusivamente di ricorso per cassazione. Pertanto, l’impugnazione è stata correttamente riqualificata.
Successivamente, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: l’imputato, tramite un atto formale, ha comunicato la propria rinuncia all’impugnazione per “sopravvenuta carenza di interesse”. Questo atto ha posto fine alla possibilità di esaminare il merito della questione, ma ha innescato una diversa valutazione da parte della Corte.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, prendendo atto della rinuncia, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione di questa decisione si fonda su due articoli chiave del codice di procedura penale.
In primo luogo, l’art. 591, comma 1, lett. d), stabilisce che l’impugnazione è inammissibile in caso di rinuncia. La rinuncia, quindi, non estingue semplicemente il processo, ma lo chiude con una declaratoria di inammissibilità.
In secondo luogo, e qui risiede l’aspetto più rilevante, l’art. 616, comma 1, del codice di procedura penale disciplina le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità. La norma prevede che la parte che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile sia condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la stessa norma prevede che, se il giudice rileva la presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende. Nel caso di specie, la Corte ha ravvisato tali profili di colpa e ha quantificato la sanzione in tremila euro.
Le Conclusioni
La decisione evidenzia un principio fondamentale della procedura penale: ogni atto processuale ha un peso e delle conseguenze. La scelta di impugnare una sentenza, anche di assoluzione, e la successiva decisione di rinunciare non sono prive di implicazioni. La rinuncia al ricorso per cassazione comporta una dichiarazione di inammissibilità che, a sua volta, obbliga il ricorrente a sostenere i costi del procedimento avviato. Se, inoltre, la Corte ravvisa una colpa in tale condotta processuale, può essere inflitta una sanzione pecuniaria aggiuntiva. Questo serve a responsabilizzare le parti e a disincentivare impugnazioni presentate con leggerezza o senza una ponderata valutazione dell’interesse ad agire.
Cosa accade se si impugna una sentenza di proscioglimento del Giudice di Pace qualificandola come appello?
L’impugnazione viene automaticamente riqualificata come ricorso per cassazione, poiché secondo la legge è l’unico mezzo di impugnazione esperibile contro tale tipo di sentenze.
Quali sono le conseguenze dirette della rinuncia a un ricorso?
La rinuncia a un ricorso ne determina la dichiarazione di inammissibilità. Questo comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma di tremila euro oltre alle spese?
Perché la Corte di Cassazione ha ravvisato la presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La legge prevede che in questi casi, oltre alle spese, il ricorrente sia condannato al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16367 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 16367 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 del Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 26/05/2023, il Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto assolveva NOME COGNOME dal reato di uccisione di animali altrui perché il fatto non costituisce reato.
Avverso tale sentenza del 26/05/2023 del Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, ha proposto appello NOME COGNOME, per il tramite del proprio difensore.
Si deve premettere che l’impugnazione del COGNOME, ancorché da questi qualificata come appello, in quanto è stata proposta contro una sentenza di proscioglimento del giudice di pace, deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Ciò premesso, si deve rilevare che è pervenuto atto di rinuncia alla suddetta impugnazione, a firma dell’impugnante NOME COGNOME, «per sopravvenuta carenza di interesse».
Pertanto, il ricorso per cassazione – così riqualificata l’impugnazione essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa n determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di eur tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 29/02/2024.