Rinuncia ricorso Cassazione: un atto non privo di costi
La decisione di presentare un ricorso per Cassazione è un passo importante nel percorso processuale, ma altrettanto significativa è la scelta di ritirarlo. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce in modo inequivocabile che la rinuncia ricorso cassazione non è un’azione neutra, ma comporta precise e onerose conseguenze economiche per il ricorrente. Comprendere la logica dietro questa decisione è fondamentale per chiunque si approcci al sistema della giustizia penale.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dal GIP del Tribunale. Successivamente alla proposizione del ricorso, lo stesso imputato, tramite una dichiarazione autenticata dal proprio difensore di fiducia, manifestava la volontà di rinunciare all’impugnazione. La Corte di Cassazione, presa nota di tale rinuncia, si è trovata a dover decidere sulle conseguenze procedurali ed economiche di questo atto.
La Decisione della Corte sulla rinuncia ricorso cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In applicazione della normativa vigente, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, sebbene possa apparire severa, si fonda su un’interpretazione consolidata delle norme procedurali.
Le Motivazioni della Sentenza
Il fulcro della motivazione risiede nell’interpretazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. La Corte ha sottolineato come questa norma sanzioni l’inammissibilità del ricorso in modo generale, senza operare alcuna distinzione tra le diverse cause che possono determinarla.
La difesa del ricorrente avrebbe potuto sperare che la rinuncia volontaria fosse trattata diversamente da un’inammissibilità per vizi di forma o di sostanza (come quelli previsti dall’art. 606 c.p.p.). Tuttavia, la Corte ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: l’articolo 616 si applica indistintamente sia alle ipotesi di inammissibilità contemplate dall’art. 591 c.p.p. (che includono la rinuncia), sia a quelle previste da altre norme. Citando precedenti decisioni conformi, i giudici hanno confermato che la rinuncia all’impugnazione è una causa di inammissibilità che fa scattare automaticamente la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria. La determinazione della sanzione in tremila euro è stata ritenuta equa dalla Corte in relazione al caso specifico.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento offre un’importante lezione pratica: la rinuncia a un ricorso per Cassazione è un atto formale con conseguenze economiche certe. Non si tratta di un semplice passo indietro senza costi. Chi intraprende la via dell’impugnazione deve essere consapevole che, anche in caso di ripensamento formalizzato con una rinuncia, sarà tenuto a sostenere i costi del procedimento e a pagare una sanzione. Questo principio mira a responsabilizzare le parti processuali e a disincentivare la presentazione di ricorsi meramente dilatori o non ponderati, garantendo che l’accesso alla giustizia di ultima istanza sia esercitato con serietà e cognizione di causa.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
Se si rinuncia formalmente al ricorso, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Questa dichiarazione comporta la condanna del rinunciante al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
La condanna alle spese e alla sanzione si applica sempre in caso di inammissibilità?
Sì, secondo l’orientamento della Corte, l’articolo 616 del codice di procedura penale non distingue tra le varie cause di inammissibilità. Pertanto, le conseguenze economiche si applicano sia in caso di vizi del ricorso sia in caso di rinuncia volontaria.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria e a chi viene versata?
Nel caso specifico, la sanzione è stata determinata in tremila euro. Tale somma, come previsto dalla legge, deve essere versata in favore della Cassa delle ammende, un ente che finanzia progetti per il sistema penitenziario e il recupero dei condannati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3050 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3050 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2025 del GIP TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVAZIONE
Ritenuto che il 4 novembre 2025 NOME, con dichiarazione autenticata dal suo difensore di fiducia, ha rinunciato al ricorso, sicché il ricorso va dichiarato inammissibile;
ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all’impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende – che si valuta equo determinare nella misura di tremila euro – perché l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le ipotesi di inammissibilità previste dall’art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28691 del 6/06/2016, Rv. 267373; Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Rv. 263921; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Rv. 263400).
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/11/2025