Rinuncia Ricorso Cassazione: Analisi delle Conseguenze Processuali ed Economiche
La decisione di impugnare una sentenza è un passo fondamentale nel percorso giudiziario, ma cosa accade quando, una volta avviato il procedimento, si decide di fare marcia indietro? La rinuncia al ricorso in Cassazione è un atto che, sebbene ponga fine al contenzioso, non è privo di conseguenze. Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce in modo inequivocabile gli oneri, anche economici, che ricadono su chi compie questa scelta.
Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio le implicazioni pratiche di tale decisione e i principi procedurali che la governano.
I Fatti del Caso: Dalla Prescrizione al Ricorso per Cassazione
La vicenda trae origine da una lite avvenuta nell’agosto del 2015, durante la quale un uomo era stato accusato di aver cagionato involontariamente lesioni colpose a una donna, estranea ai fatti, con una prognosi superiore ai 40 giorni.
Il Giudice di Pace, all’esito del processo di primo grado, non era entrato nel merito della colpevolezza, ma aveva dichiarato il reato estinto per intervenuta prescrizione. Insoddisfatto di questa formula, che non lo scagionava pienamente, l’imputato aveva deciso di impugnare la sentenza, chiedendo un’assoluzione per non aver commesso il fatto, formula ben più favorevole.
Il Tribunale, ricevendo l’atto, ha correttamente rilevato che l’impugnazione avverso le sentenze di prescrizione del Giudice di Pace deve essere proposta direttamente come ricorso per Cassazione e ha quindi trasmesso gli atti alla Suprema Corte.
La Rinuncia al Ricorso in Cassazione e la Decisione della Corte
Il colpo di scena processuale avviene il 6 maggio 2024, quando il difensore del ricorrente, nominato procuratore speciale per questo specifico atto, deposita una formale dichiarazione di rinuncia all’impugnazione. A fronte di questo atto, l’esito del procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione diventa inevitabile.
La Suprema Corte, infatti, non può fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. La rinuncia, secondo l’articolo 591 del codice di procedura penale, è una delle cause che impediscono l’esame nel merito dell’impugnazione. Ma la decisione non si ferma qui: la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione fonda la sua decisione sul chiaro dettato dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I giudici sottolineano un punto cruciale: la condanna scatta perché non è emersa alcuna causa di ‘mancanza di interesse’ all’impugnazione che non sia direttamente imputabile al ricorrente stesso. La rinuncia al ricorso in Cassazione è un atto volontario, una scelta consapevole che determina l’esito del processo. Pertanto, chi compie questa scelta si assume la responsabilità delle relative conseguenze economiche.
La sentenza precisa inoltre che l’articolo 616 non fa distinzioni tra le varie cause di inammissibilità. Che il ricorso sia inammissibile per un vizio di forma, per tardività o, come in questo caso, per rinuncia volontaria, la conseguenza della condanna alla sanzione pecuniaria rimane la stessa. La somma di 500,00 euro viene determinata in via equitativa dalla Corte, tenendo conto delle circostanze del caso.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia a un’impugnazione non è un atto neutro. Se da un lato pone fine alla pendenza del giudizio, dall’altro attiva un meccanismo sanzionatorio volto a ristorare, almeno in parte, l’impegno dell’apparato giudiziario messo in moto inutilmente.
La lezione pratica è chiara: prima di presentare un ricorso e, soprattutto, prima di decidere per una rinuncia al ricorso in Cassazione, è essenziale valutare attentamente non solo le probabilità di successo, ma anche le conseguenze economiche di un’eventuale marcia indietro. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è una conseguenza quasi automatica, come la Corte ha fermamente riaffermato.
Se rinuncio a un ricorso in Cassazione, cosa succede?
La rinuncia porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché si viene condannati a pagare una sanzione anche se si rinuncia volontariamente?
Perché la legge (art. 616 cod. proc. pen.) prevede questa conseguenza per tutte le cause di inammissibilità, inclusa la rinuncia. Essendo un atto volontario che rende il ricorso non esaminabile, la responsabilità dei costi processuali ricade su chi ha rinunciato.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria in questo caso?
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha determinato la sanzione pecuniaria in via equitativa, stabilendo la somma di 500,00 euro.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30347 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30347 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SARZANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/07/2023 del GIUDICE DI PACE di LA SPEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso: letto l’atto di rinuncia all’impugnazione da parte del ricorrente, depositato il 6 maggi 2024 dal difensore AVV_NOTAIO, nomiNOME procuratore speciale
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il giudice di Pace di La Spezia, con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata in dat luglio 2023, ai sensi dell’articolo 531 c.p.p., dichiarava non doversi procedere nei confro NOME NOMENOME chiamato a rispondere del delitto di lesioni colpose in danno di COGNOME NOME NOME accertato l’estinzione del reato per prescrizione.
Le contestate lesioni colpose si erano verificate nel corso di una lite, avvenuta in d agosto 2015, tra COGNOME NOME ed altri soggetti, culminata in reciproche aggressioni fisiche contendenti, nel corso delle quali il NOMENOME involontariamente, aveva provocato la cadu COGNOME NOMENOME NOME sul posto ma estranea alla lite, cagionandole lesioni con progno superiore a giorni 40.
Il giudice di pace, all’esito dell’istruttoria svolta, NOME constatato l’int prescrizione, dichiarava l’estinzione del reato per la suddetta causa.
Il difensore dell’imputato ha proposto appello per la riforma della sentenza impugnat invocando la formula assolutoria, più favorevole all’imputato, di assoluzione per non a commesso il fatto.
Nell’atto di appello è stato evidenziato che, sia i coimputati sia i testimoni indicati n dello stesso COGNOME, avevano escluso la presenza di quest’ultimo sul luogo dov’era intervenut lite in cui era rimasta coinvolta casualmente COGNOME NOMENOME
Il Tribunale di La Spezia, NOME rilevato che la sentenza impugnata aveva dichiarato no doversi procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta estinzione del reato prescrizione, pronuncia non soggetta ad appello ma a ricorso per cassazione ai sensi dell’artico 37 comma 2 del decreto legislativo 274/2000, ha disposto la trasmissione degli atti a ques Corte.
In data 6 maggio 2024, la parte ricorrente, a mezzo di procuratore speciale, ha depositat dichiarazione di rinuncia al ricorso, senza peraltro alcuna specifica riguardo ai motivi.
Il ricorso, alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia, deve essere dichiarato inammiss ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen. .
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, deve conseguire la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore del cassa delle ammende, atteso che non consta la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’impugnazione per una causa non imputabile al medesimo ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325) e che l’art. 616 cod. proc. pen., con riferimento alla condan alla sanzione pecuniaria favore della Cassa delle ammende, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv 267373). Nel caso in esame, detta sanzione viene equitativamente determinata in euro 500,00.
Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al pagam spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammen
Così deciso il 30 maggio 2024 Il consigliere estensore COGNOME Il P ‘esidente