Rinuncia Ricorso Cassazione: Analisi della Sentenza n. 5487/2024
La decisione di presentare un ricorso per Cassazione è un passo cruciale nel processo penale, ma cosa accade quando l’imputato decide di fare marcia indietro? La rinuncia ricorso cassazione è un atto processuale con conseguenze ben definite, come illustrato dalla recente sentenza n. 5487 del 2024 della Corte di Cassazione. Questo provvedimento chiarisce gli effetti diretti della rinuncia, in particolare la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna in primo grado per reati legati a stupefacenti e armi. La Corte di appello di Roma, pur confermando la responsabilità penale dell’imputato, aveva rideterminato la pena in diminuzione a seguito di un accordo tra le parti (il cosiddetto ‘concordato’ ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale).
Nonostante l’accordo, l’imputato, tramite il suo difensore, aveva inizialmente proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza di appello. Tuttavia, in un secondo momento, con un atto depositato il 19 ottobre 2023, lo stesso imputato ha personalmente e formalmente rinunciato al ricorso.
La Decisione della Corte sulla rinuncia ricorso cassazione
Preso atto della rinuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito delle questioni sollevate nell’atto di impugnazione originale, poiché la rinuncia stessa preclude ogni ulteriore valutazione. La Corte ha quindi applicato le disposizioni di legge previste per questa specifica circostanza, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte è netta e si fonda su precise norme procedurali. Il fondamento giuridico della decisione risiede nell’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, che elenca la rinuncia tra le cause di inammissibilità dell’impugnazione.
Di conseguenza, scatta l’applicazione dell’articolo 616 dello stesso codice. Questa norma stabilisce che, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la legge prevede il pagamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, a meno che non emergano elementi che possano far ritenere che l’inammissibilità sia avvenuta senza colpa del ricorrente. Nel caso di una rinuncia esplicita e personale, la ‘colpa’ (intesa come responsabilità dell’atto che causa l’inammissibilità) è palese e direttamente attribuibile al soggetto. La Corte ha ritenuto congrua la somma di € 500,00, considerando le ragioni dell’inammissibilità.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la rinuncia ricorso cassazione è un atto che chiude definitivamente il procedimento di impugnazione. Le implicazioni pratiche sono significative: chi rinuncia a un ricorso non solo vede la sentenza impugnata diventare definitiva, ma è anche tenuto a sostenere i costi associati alla sua stessa iniziativa processuale, poi abbandonata. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende serve a sanzionare l’impiego di risorse giudiziarie per un’impugnazione che la stessa parte ha deciso di non portare a termine. Pertanto, la scelta di rinunciare deve essere attentamente ponderata, tenendo conto delle sue inevitabili conseguenze economiche e processuali.
 
Cosa succede se un imputato rinuncia al ricorso per Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte, il che significa che non viene esaminato nel merito e la sentenza precedente diventa definitiva.
La rinuncia al ricorso comporta sempre delle spese per chi la effettua?
Sì, secondo la sentenza, la rinuncia porta alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché chi rinuncia al ricorso deve pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Perché la rinuncia è considerata una causa di inammissibilità del ricorso attribuibile alla responsabilità del ricorrente. L’art. 616 del codice di procedura penale prevede questa sanzione pecuniaria in assenza di prove che l’inammissibilità non sia dovuta a colpa.
 
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5487 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 5487  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 12/06/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 giugno 2023, la Corte di appello di Roma, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato, quanto alla responsabilità penale, la sentenza di condanna di primo grado per reati in materia di stupefacenti e armi e, preso atto, del concordato tra le parti, ha rideterminato in diminuzione il trattamento sanzionatorio.
1 Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
Con atto depositato del 19 ottobre 2023, l’imputato personalmente ha rinunciato al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera d), cod. proc. pen.
In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in C 500,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/11/2023