Rinuncia Ricorso Cassazione: Analisi delle Conseguenze Economiche
La decisione di presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel percorso giudiziario, ma cosa accade quando, in un secondo momento, si decide di fare marcia indietro? La rinuncia al ricorso in Cassazione non è un atto privo di conseguenze, come chiarito da una recente ordinanza della Suprema Corte. Questo provvedimento sottolinea che la rinuncia porta all’inammissibilità del ricorso e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso: Dall’Appello alla Rinuncia
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, dopo aver avviato l’iter per portare la sua causa davanti alla Corte di Cassazione, ha successivamente formalizzato la propria rinuncia all’impugnazione. Questo atto, intervenuto dopo che il procedimento era già stato assegnato alla Sezione competente della Corte, ha cambiato radicalmente il corso degli eventi.
La Decisione della Corte: Inammissibilità per Carenza di Interesse
Di fronte alla formale rinuncia, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile per “sopravvenuta carenza di interesse”. In pratica, nel momento in cui il ricorrente ha manifestato la volontà di non proseguire, è venuto meno l’interesse stesso ad ottenere una pronuncia sul merito della questione. La Corte, quindi, non è entrata nel vivo delle doglianze sollevate, ma si è fermata a una valutazione puramente processuale.
Le Motivazioni Giuridiche: La Rinuncia al Ricorso in Cassazione e la Responsabilità per le Spese
La parte più significativa della decisione riguarda le conseguenze economiche derivanti dalla rinuncia. La Corte ha stabilito che all’inammissibilità del ricorso consegue automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ma non solo: è stata disposta anche la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La motivazione di questa decisione si fonda su un principio consolidato, richiamando una pronuncia della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000). Secondo tale principio, non si può ritenere che il ricorrente abbia agito senza colpa nel determinare la causa di inammissibilità. La rinuncia, infatti, è un atto volontario e consapevole che pone fine al giudizio. Di conseguenza, chi compie questa scelta deve farsi carico dei costi che ha generato per il sistema giudiziario.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre un importante monito: la rinuncia a un ricorso in Cassazione non è una semplice ritirata senza costi. Al contrario, comporta precise responsabilità economiche. Chi decide di abbandonare un’impugnazione deve essere consapevole che sarà chiamato a pagare le spese del procedimento avviato e una sanzione pecuniaria. Questa regola serve a responsabilizzare le parti processuali e a scoraggiare la presentazione di ricorsi non ponderati, garantendo che l’accesso all’ultimo grado di giudizio sia esercitato con serietà e cognizione di causa.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso presentato in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte per sopravvenuta carenza di interesse. Ciò significa che i giudici non esamineranno il merito della questione, ma si limiteranno a chiudere il procedimento.
Chi rinuncia al ricorso deve pagare delle spese?
Sì. Secondo quanto stabilito dall’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità dovuta a rinuncia comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende.
Perché chi rinuncia viene condannato anche a pagare una sanzione?
Perché la rinuncia è considerata un atto volontario che causa l’inammissibilità. La giurisprudenza, richiamata anche dalla Corte Costituzionale, ritiene che il ricorrente non possa essere considerato privo di colpa nel determinare la fine del processo, e pertanto deve sostenere le conseguenze economiche della sua scelta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27998 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27998 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che, successivamente all’assegnazione del presente ricorso alla Sezione settima, i ricorrente ha rinunciato al ricorso;
ritenuto che in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso dev essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024.