Rinuncia Ricorso Cassazione: Analisi della Sentenza n. 5471/2024
La decisione di presentare un ricorso per cassazione è un passo cruciale nel percorso giudiziario, ma cosa accade se, in un secondo momento, si decide di fare un passo indietro? La sentenza n. 5471 del 2024 della Corte di Cassazione offre una chiara spiegazione delle conseguenze legali ed economiche derivanti dalla rinuncia al ricorso per cassazione. Questo atto, apparentemente semplice, comporta l’inammissibilità dell’impugnazione e la condanna al pagamento delle spese, come vedremo nel dettaglio.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla decisione del Tribunale di Sorveglianza, che aveva respinto l’istanza di affidamento in prova per un condannato, concedendogli invece la misura della detenzione domiciliare. Insoddisfatto di questa decisione, il condannato, tramite il suo legale, aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione.
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il merito della questione, lo stesso ricorrente ha compiuto un atto decisivo: ha formalmente rinunciato al ricorso. Questa rinuncia è stata formalizzata attraverso una dichiarazione scritta, sottoscritta dall’interessato e autenticata dal suo difensore.
Le Conseguenze Giuridiche della Rinuncia al Ricorso per Cassazione
L’atto di rinuncia ha un effetto immediato e determinante sul procedimento. Esso fa venir meno l’interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia sul merito della sua impugnazione. Di conseguenza, la Corte di Cassazione non entra nemmeno nel vivo delle questioni sollevate, ma si ferma a una valutazione preliminare.
La Corte, preso atto della volontà del ricorrente, dichiara il ricorso inammissibile per “sopravvenuta carenza di interesse”. In pratica, il processo si conclude senza una decisione sulla fondatezza o meno dei motivi di ricorso originari, poiché la parte che lo aveva promosso ha espressamente manifestato di non volerlo più portare avanti.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione fonda la sua decisione su una logica procedurale stringente. La rinuncia è un atto che estingue l’azione processuale, rendendo inutile qualsiasi ulteriore attività giurisdizionale sul caso specifico. La conseguenza diretta e automatica di questa inammissibilità è disciplinata dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Questo articolo stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la norma prevede il versamento di una somma di denaro, ritenuta equa dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata quantificata in cinquecento euro.
È interessante notare come la Corte richiami una precedente sentenza (Sez. 5, n. 28691 del 2016) per sottolineare un principio importante: l’articolo 616 non fa distinzioni tra le diverse cause che portano all’inammissibilità. Che si tratti di un vizio formale, di un motivo infondato o, come in questo caso, di una rinuncia al ricorso per cassazione, la sanzione pecuniaria è sempre applicabile. Questo serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi non ponderati e a compensare l’attività giudiziaria comunque messa in moto.
Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia a un ricorso per cassazione non è un atto privo di conseguenze. Sebbene ponga fine al contenzioso, essa comporta automaticamente la dichiarazione di inammissibilità e l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa decisione evidenzia come ogni atto processuale debba essere attentamente valutato, poiché anche la scelta di ritirare un’impugnazione ha implicazioni legali ed economiche ben precise e non derogabili.
 
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso presentato in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito della questione. Il procedimento si conclude con questa dichiarazione.
La rinuncia a un ricorso per cassazione comporta dei costi?
Sì. Secondo quanto stabilito dalla sentenza, la rinuncia porta all’inammissibilità del ricorso, e di conseguenza la legge (art. 616 cod. proc. pen.) prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché si deve pagare una somma alla Cassa delle ammende anche se si rinuncia volontariamente?
Perché la legge non distingue tra le diverse cause di inammissibilità. La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria è una conseguenza automatica della dichiarazione di inammissibilità, indipendentemente dal fatto che questa derivi da una rinuncia volontaria o da altri vizi del ricorso.
 
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5471 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 5471  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 12/01/2023;
COGNOME NOME nato a Cerignola il DATA_NASCITA; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia;
letta la memoria con la quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto l’istanza di affidamento in prova, ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiestadi semilibertà ed ha ammesso NOME COGNOME alla detenzione domiciliare ai sensi dell’art.47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.. con riferimento alla condanna inflittagli dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia con sentenza in data 7 novembre 2013.
 Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e vizio di motivazione ed insistendo per l’annullamento della stessa rispetto al diniego dell’affidamento in prova.
In data 18 settembre 2023 NOME COGNOME ha formalmente rinunciato al ricorso per cassazione, mediante dichiarazione da lui sottoscritta ed autenticata dal difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della rinuncia allo stesso da parte del ricorrente.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende, (l’art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l’applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373).
P. Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023.