Rinuncia Ricorso Cassazione: Analisi dell’Ordinanza e Conseguenze Economiche
La rinuncia ricorso cassazione è un atto processuale con cui una parte decide volontariamente di abbandonare l’impugnazione presentata davanti alla Suprema Corte. Sebbene possa sembrare una semplice ritirata, un’ordinanza recente chiarisce che questa scelta non è priva di conseguenze legali ed economiche. Analizziamo come la Corte di Cassazione interpreta la rinuncia e quali sono gli obblighi che ne derivano per il ricorrente.
Il Caso in Esame: La Rinuncia Espressa all’Impugnazione
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Piacenza. Successivamente alla presentazione del ricorso, il ricorrente, tramite un atto formale, ha dichiarato espressamente di voler rinunciare all’impugnazione. A seguito di questa dichiarazione, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sugli effetti processuali di tale atto.
La Decisione della Corte sulla Rinuncia Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio chiaro: la rinuncia determina automaticamente l’inammissibilità del ricorso, chiudendo così la possibilità di un esame nel merito della questione.
L’Applicazione dell’Art. 616 del Codice di Procedura Penale
Il punto centrale della pronuncia risiede nell’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto equo determinare tale somma in 500,00 euro.
Il Principio Giuridico Affermato
La Corte ha sottolineato un aspetto fondamentale: la legge non fa distinzioni tra le diverse cause di inammissibilità. Che il ricorso sia inammissibile per motivi formali, per manifesta infondatezza o, come in questo caso, per una rinuncia ricorso cassazione, le conseguenze economiche sono le medesime. La rinuncia è infatti una delle ipotesi di inammissibilità previste dall’articolo 591 del codice di procedura penale. A supporto di questa interpretazione, viene richiamato un precedente consolidato della giurisprudenza (Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015), che conferma come anche la rinuncia all’impugnazione faccia scattare la sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni della Condanna alle Spese
La motivazione dietro questa apparente severità risiede nella necessità di responsabilizzare chi attiva la macchina della giustizia, in particolare nel suo grado più alto. La presentazione di un ricorso per cassazione impegna risorse significative del sistema giudiziario. La successiva rinuncia, pur essendo un diritto della parte, non annulla il lavoro già svolto e i costi generati. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria funge quindi da meccanismo di compensazione e da deterrente contro la presentazione di ricorsi non ponderati. La legge, equiparando la rinuncia alle altre cause di inammissibilità, intende affermare che ogni atto che conduce alla chiusura anomala del procedimento ha un costo che deve essere sostenuto da chi vi ha dato causa.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la rinuncia ricorso cassazione non è un atto neutro. È una decisione che pone fine al contenzioso, ma che comporta precise responsabilità economiche. Chi rinuncia deve essere consapevole che sarà condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve a ricordare che l’accesso alla giustizia di legittimità deve essere esercitato con ponderazione e consapevolezza delle sue regole e delle sue conseguenze, anche in caso di ripensamento.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
In caso di rinuncia, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, senza procedere all’esame del merito della questione.
La rinuncia al ricorso comporta dei costi?
Sì, la parte che rinuncia al ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 500 euro.
Perché si deve pagare una sanzione anche se si rinuncia volontariamente?
Perché l’articolo 616 del codice di procedura penale non distingue tra le varie cause di inammissibilità. La rinuncia è considerata una causa di inammissibilità e, come tale, fa scattare automaticamente l’obbligo di pagare le spese e la sanzione, poiché il sistema giudiziario è stato comunque attivato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40912 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40912 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2024 del GIP TRIBUNALE di PIACENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME, ritenuto che, con atto dell’8 agosto 2024 il ricorrente ha espressamente dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza n. 155/2024 pronunciata in data 11.04.24 dal Gip presso il tribunale di Piacenza;
ritenuto che la rinuncia determina l’inammissibilità del ricorso e che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si tiene equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso è ricompreso il caso della rinuncia all’impugnazione (Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921-01);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l’8 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore
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