Rinuncia Ricorso Cassazione: Quando Ritirarsi Comporta dei Costi
La decisione di presentare un ricorso per Cassazione è un passo cruciale nel percorso giudiziario, ma cosa accade quando si decide di fare marcia indietro? La rinuncia ricorso cassazione non è un atto privo di conseguenze, come chiarito da una recente sentenza della Suprema Corte. Questo provvedimento analizza gli effetti procedurali ed economici della rinuncia, stabilendo che essa porta alla dichiarazione di inammissibilità e alla condanna al pagamento delle spese.
I Fatti del Caso: Dal Ricorso alla Rinuncia
Il caso ha origine da un’ordinanza emessa dalla Corte di Appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, che aveva rigettato l’istanza di un condannato volta a ottenere l’applicazione della cosiddetta ‘fungibilità della pena’ ai sensi dell’art. 657 del codice di procedura penale. In parole semplici, il condannato chiedeva di poter detrarre il periodo di detenzione già sofferto da una pena da eseguire.
Contro questa decisione, i difensori del condannato avevano proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi nel provvedimento e chiedendone l’annullamento. Tuttavia, prima che la Corte si pronunciasse, lo stesso ricorrente ha presentato un atto formale di rinuncia al ricorso, cambiando di fatto la direzione del procedimento.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla rinuncia ricorso cassazione
Di fronte all’atto di rinuncia, la Corte di Cassazione non ha avuto altra scelta che applicare la normativa vigente. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile. Ma la decisione non si è fermata qui. La Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende.
Questa seconda parte della decisione è fondamentale, poiché sottolinea che la rinuncia, pur essendo un diritto della parte, non la esonera dalle responsabilità economiche derivanti dall’aver avviato un procedimento di impugnazione poi abbandonato.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si fonda su due pilastri normativi. In primo luogo, l’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, stabilisce che l’impugnazione è inammissibile quando vi è rinuncia. Si tratta di una conseguenza automatica che chiude il procedimento senza un esame del merito.
In secondo luogo, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria deriva dall’applicazione dell’articolo 616 dello stesso codice. Questa norma prevede che, in caso di inammissibilità, il ricorrente sia condannato a tali pagamenti. La Corte ha specificato che, anche in caso di rinuncia, non è possibile escludere a priori la ‘colpa nella proposizione dell’impugnazione’. Citando un principio affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000), i giudici hanno ritenuto che chi presenta un ricorso e poi vi rinuncia deve comunque farsi carico dei costi generati, a meno che non si dimostri che l’impugnazione non sia stata proposta con leggerezza o negligenza.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia
La sentenza ribadisce un principio importante: la rinuncia ricorso cassazione è un atto che produce effetti giuridici ed economici precisi. Chi intraprende la via dell’impugnazione deve essere consapevole che un eventuale ripensamento non cancella le conseguenze. La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la decisione impugnata e comporta l’obbligo di sostenere i costi del procedimento attivato. Questa decisione serve da monito sulla necessità di ponderare attentamente la scelta di impugnare un provvedimento, poiché anche la ritirata ha un prezzo.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso per Cassazione?
In base alla legge, il ricorso viene automaticamente dichiarato inammissibile dalla Corte, il che significa che non verrà esaminato nel merito e la decisione impugnata diventerà definitiva.
Chi rinuncia a un ricorso deve pagare le spese processuali?
Sì. La sentenza stabilisce che il rinunciante deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Perché il rinunciante viene condannato alle spese se ha ritirato il ricorso?
Perché la legge presume una ‘colpa’ nell’aver inizialmente proposto un’impugnazione che poi si è rivelata infondata o non meritevole di essere portata avanti. La rinuncia non elimina la responsabilità per aver attivato il sistema giudiziario, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1223 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1223 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMERINUNCIANTE) nato a CROTONE il 08/04/1969
avverso l’ordinanza del 18/10/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
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Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 18 ottobre 2022, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata nell’interesse del condannato NOME COGNOME per ottenere l’applicazione della disciplina della fungibilità della pena ai sensi dell’art. 657 cod. proc. pen.
I difensori di NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deducono vizi del provvedimento chiedendone l’annullamento.
Con atto datato 4 maggio 2023, rivolto a questa Corte, NOME COGNOME ha rinunciato al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Avuto riguardo alla suddetta dichiarazione di rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione.
P.Q.M.
O GLYPH Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle n .– 7-7 L.Li GLYPH Nj GLYPH < spese processuali e della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende. O Così deciso in Roma, 6 luglio 2023. (;