Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8610 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8610 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LEGNANTE NOME NOME a COGNOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/07/2023 del TRIBUNALE DELLA LIBERTA’ DI NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 18 luglio 2023 il Tribunale del riesame di COGNOME ha confermato l’ordinanza cautelare di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME emessa dal g.i.p. del Tribunale di COGNOME il 28 giugno 2023 in relazione al reato di tentato omicidio commesso il 30 aprile 2023.
In particolare, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistere i gravi indizi di colpevolezza del reato attribuito all’imputato in base alle dichiarazioni della vittima NOME COGNOME e di un amico di questi, NOME COGNOME, che avevano riferito che nel corso di una lite COGNOME aveva colpito COGNOME con un punteruolo. In particolare, COGNOME aveva riferito di aver visto la punta della lama di un coltello tra le mani dell’imputato.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto il Tribunale non ha valutato che il colpo infetto è unico, che non vi è certezza sull’arma utilizzata perché l’imputato afferma di aver usato la chiave di una autovettura, chiave che sarebbe compatibile con la ferita, e che il certificato non medico non descrive la ferita né tantomeno le dimensioni, limitandosi ad indicare come punto attinto il torace, che però è una zona molto ampia, non precisamente individuata e in cui non può dimostrarsi che vi fossero organi vitali; inoltre, il certificato medico usa l’espressione “senza menzioni di complicazioni” che deve intendersi come se il medico avesse scritto “senza perdita di sangue”, mancherebbe, quindi, il requisito dell’idoneità dell’azione perché COGNOME ha toccato il torace di COGNOME con la punta della chiave di accensione dell’auto, che è un arnese non idoneo a provocare la morte.
Con nota scritta il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha comunicato di rinunciare ai motivi di ricorso.
Con requisitoria scritta il AVV_NOTAIO Generale, AVV_NOTAIO, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
Con nota fatta pervenire alla cancelleria della Corte il ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi di ricorso.
Pur dovendosi distinguere tra la rinuncia al ricorso, che ha contenuto dispositivo del rapporto processuale, e la rinuncia al motivo di ricorso, che non incide sul rapporto processuale (Sez. Un., sentenza n. 12603 del 24/11/2015, COGNOME, Rv. 266245), nel caso in esame la avvenuta rinuncia a tutti i motivi priva il ricorso di contenuto e ne comporta l’inammissibilità.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in · via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2023.