Rinuncia motivi di appello: quando il ricorso diventa inammissibile
La rinuncia ai motivi di appello è un atto processuale dalle conseguenze definitive, che richiede la massima attenzione da parte dell’imputato e del suo difensore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come una rinuncia parziale, se non formulata con estrema precisione, possa portare a una declaratoria di inammissibilità dell’intero ricorso, anche per questioni sollevate separatamente. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Inizialmente, la difesa aveva sollevato diverse questioni. Successivamente, con una memoria depositata prima dell’udienza, aveva introdotto dei “motivi aggiunti”, tra cui la richiesta di riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva in relazione a un reato satellite, commesso in continuazione con uno più grave già giudicato.
Tuttavia, durante l’udienza di appello, l’imputato dichiarava di rinunciare a tutti i motivi di impugnazione, ad eccezione di quello relativo alla continuazione tra i reati. La Corte d’Appello, prendendo atto di tale rinuncia, decideva sulla base dell’unico motivo mantenuto. L’imputato proponeva quindi ricorso per Cassazione, lamentando proprio il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla rinuncia ai motivi di appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa degli effetti della rinuncia ai motivi di appello effettuata in udienza. Secondo i giudici di legittimità, la dichiarazione dell’imputato di voler insistere unicamente sul motivo della continuazione ha comportato una rinuncia implicita a tutti gli altri motivi, inclusi quelli presentati con la memoria aggiuntiva.
Di conseguenza, il motivo relativo alle attenuanti generiche, non essendo stato esplicitamente fatto salvo, doveva considerarsi abbandonato. Poiché il ricorso per Cassazione si basava proprio su un motivo a cui si era rinunciato nel grado precedente, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si basa su un principio di auto-responsabilità e chiarezza processuale. Quando una parte rinuncia a dei motivi di impugnazione, tale atto ha un effetto preclusivo immediato. La Corte ha ritenuto che la rinuncia generale a “tutti i motivi” tranne uno specifico fosse sufficientemente chiara da includere anche le doglianze sollevate con i motivi aggiunti. La volontà della parte, così come manifestata in udienza, è sovrana e determina l’oggetto del giudizio. Siccome la rinuncia aveva riguardato anche il punto sulle attenuanti generiche, l’imputato non poteva più riproporlo in sede di legittimità.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un monito fondamentale per la pratica forense: la gestione degli atti processuali, in particolare le rinunce, deve essere condotta con la massima precisione. Una rinuncia ai motivi di appello formulata in modo generico o incompleto può avere conseguenze irreversibili, precludendo la discussione di questioni potenzialmente favorevoli all’imputato. È essenziale che il difensore si assicuri che la volontà del proprio assistito sia espressa in modo inequivocabile, specificando nel dettaglio quali motivi si intendono abbandonare e quali si vogliono mantenere in discussione, al fine di evitare che una scelta strategica si trasformi in un fatale errore procedurale.
Cosa succede se un imputato rinuncia solo ad alcuni motivi di appello durante l’udienza?
La rinuncia ha effetto solo per i motivi specificamente abbandonati. Tuttavia, se la rinuncia è formulata in modo generico (es. “rinuncio a tutto tranne che al punto X”), la Corte può interpretarla come estesa a tutti i motivi non esplicitamente salvati, inclusi quelli presentati con memorie separate, come accaduto nel caso di specie.
La rinuncia ai motivi di appello può riguardare anche i cosiddetti “motivi aggiunti”?
Sì. Secondo la Corte, se la dichiarazione di rinuncia fatta in udienza non esclude espressamente i motivi aggiunti, si presume che la rinuncia li ricomprenda, soprattutto se formulata in termini generali. La rinuncia ha quindi un effetto onnicomprensivo rispetto a tutto ciò che non viene esplicitamente mantenuto.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La declaratoria di inammissibilità impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione. Il provvedimento impugnato diventa definitivo e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46521 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46521 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FRIBURGO( SVIZZERA) il 22/08/1987
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il ricorso, concernente l’omesso riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva, con riguardo al reato posto in continuazione con quello più grave oggetto di separato giudizio, è inammissibile;
rilevato che il suddetto motivo veniva proposto con i motivi aggiunti contenuti nella memoria depositata il 30.11.2023, cui seguiva l’udienza del 15.12.2023 nel corso della quale l’imputato rinunciava a tutti i motivi di appello, tranne quello inerente la continuazione, sicchè deve ritenersi che la rinuncia abbia riguardato anche il riconoscimento della prevalenza delle generiche sulla recidiva;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
Il Consigliere-:
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La Presidente