Rinuncia Motivi Appello: la Cassazione chiarisce i limiti del Ricorso
L’accordo processuale, noto come ‘concordato in appello’, rappresenta uno strumento deflattivo importante nel nostro sistema giudiziario. Tuttavia, le parti devono essere consapevoli delle sue conseguenze. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la rinuncia ai motivi di appello formalizzata in tale accordo preclude la possibilità di riproporre le stesse questioni nel successivo giudizio di legittimità. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo essere stato condannato in primo grado, presentava appello. Durante il giudizio di secondo grado, la difesa e l’accusa raggiungevano un accordo ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. In base a questo accordo, l’imputato rinunciava a tutti i motivi di appello, ad eccezione della richiesta di concessione delle attenuanti generiche e di una conseguente riduzione della pena. La Corte d’Appello, preso atto dell’accordo, emetteva una sentenza che recepiva quanto concordato.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando una presunta mancata motivazione da parte della Corte d’Appello sul diniego di altre attenuanti specifiche (previste dall’art. 62 c.p.). Sostanzialmente, l’imputato cercava di riaprire una discussione su punti a cui aveva esplicitamente rinunciato.
La Decisione della Cassazione e la Rinuncia Motivi Appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Quando le parti raggiungono un accordo in appello, esse definiscono consensualmente l’oggetto del giudizio. Questo accordo implica una rinuncia implicita o, come in questo caso, esplicita, a far valere ogni altra doglianza.
Di conseguenza, la cognizione del giudice di legittimità è strettamente limitata ai motivi che non sono stati oggetto di rinuncia. L’unica eccezione a questa regola ferrea è l’ipotesi in cui venga irrogata una pena illegale, circostanza che non si è verificata nel caso di specie.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha fondato la sua decisione su un’analisi chiara e inequivocabile degli atti processuali. La lettura del verbale dell’udienza di appello ha infatti rivelato che l’imputato, personalmente, aveva formalizzato una proposta di concordato che includeva una “previa rinuncia a tutti i motivi di appello diversi dalla concessione delle attenuanti generiche e riduzione della pena”.
Questo dato documentale ha reso l’argomentazione del ricorrente, secondo cui non vi era stata rinuncia, manifestamente infondata. L’accordo tra le parti, una volta raggiunto, cristallizza il thema decidendum (l’oggetto della decisione) e non consente ripensamenti successivi su questioni abbandonate. La Cassazione ha sottolineato che l’accordo sui punti concordati implica la rinuncia a dedurre ogni altra doglianza, anche se relativa a questioni che, in teoria, sarebbero rilevabili d’ufficio.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante monito per la pratica forense. La scelta di aderire a un concordato in appello è una decisione strategica che deve essere attentamente ponderata, in quanto preclude quasi ogni possibilità di un successivo ricorso per cassazione. La rinuncia ai motivi di appello è un atto processuale con effetti definitivi, che limita irrevocabilmente il perimetro delle possibili contestazioni future. Salvo il caso eccezionale di una pena illegale, le porte della Cassazione restano chiuse per le questioni a cui si è scelto di rinunciare in cambio di un beneficio sanzionatorio.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’?
No, di regola non è possibile. L’accordo tra le parti limita la facoltà di impugnazione ai soli motivi che non sono stati oggetto di rinuncia. L’unica eccezione rilevante è il caso in cui la sentenza applichi una pena illegale.
Cosa succede se un imputato sostiene di non aver rinunciato a un motivo di appello, nonostante l’accordo?
La Corte di Cassazione verifica la veridicità di tale affermazione esaminando gli atti processuali, in particolare il verbale d’udienza. Se dal verbale risulta una rinuncia esplicita e personale dell’imputato, il ricorso verrà dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Qual è l’effetto giuridico della rinuncia ai motivi di appello?
La rinuncia ai motivi di appello ha l’effetto di restringere l’ambito della decisione del giudice e di precludere alla parte che l’ha effettuata la possibilità di sollevare nuovamente le stesse questioni in un successivo grado di giudizio, come il ricorso per cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5664 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 30/01/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5664 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 23/05/2024 della Corte d’appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che si procede de plano ;
Rilevato che:
- Ł stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., e che ‘nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati’ (Sez. 3, Sentenza n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628), posto che ‘l’accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia’ (Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619) e, nel caso in esame, l’unico motivo del ricorso deduce mancata motivazione sulla esistenza delle condizioni per il riconoscimento delle attenuanti comuni di cui all’art. 62, comma 1, n. 2 e 5, cod. pen., ma l’inammissibilità del ricorso per cassazione attiene anche alle censure in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619), evenienza, questa, che non ricorre nel caso in esame; – il ricorso deduce che non vi era stata rinuncia ai motivi di appello sulla mancata concessione delle attenuanti di cui all’art. 62, comma 1, n. 2 e 5, cod. pen., ma la lettura del verbale di udienza del 23. 5. 2024 permette di comprendere che l’argomento Ł manifestamente infondato in quanto in esso si legge che ‘l’imputato personalmente, previa rinuncia a tutti i motivi di appello diversi dalla concessione delle attenuanti generiche e riduzione della pena, avanza proposta di concordato della pena (…)’;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME