Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25334 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25334 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOMENOME COGNOME nato a SARNO il 10/08/1994
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha applicato la pena concordata, ai sensi
dell’art.599-bis cod.proc.pen., in relazione ai reati previsti dall’art.74, comma 2 e
4 e 73, comma 1 e 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
L’unitario motivo di ricorso, genericamente attinente alla illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di penale responsabilità, va dichiarato
inammissibile.
Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all’esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata
valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella
illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovv diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME
Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).
Rilevando, sul punto, che il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 23/11/2018, Bouachra, Rv. 274522).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso iI . 20 n.2025