Rinuncia ai Motivi di Appello: Quando l’Accordo Limita il Potere del Giudice
Nel processo penale, l’istituto del “concordato in appello” rappresenta uno strumento per definire il giudizio di secondo grado con maggiore celerità. Tuttavia, la scelta di aderirvi comporta conseguenze procedurali irrevocabili. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del potere del giudice quando l’imputato accetta una riduzione di pena a fronte della rinuncia ai motivi di appello relativi alla sua colpevolezza. La decisione sottolinea come tale rinuncia precluda un successivo riesame della responsabilità, anche sotto il profilo delle cause di proscioglimento.
I Fatti del Caso: dal Concordato al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna in primo grado per furto aggravato in abitazione e indebito utilizzo di carte di credito. In sede di appello, la difesa dell’imputato e la procura generale hanno raggiunto un accordo ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. In base a tale accordo, l’imputato ha rinunciato ai motivi di gravame relativi all’affermazione della sua responsabilità penale, ottenendo in cambio una parziale riforma della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con una rideterminazione della pena.
Nonostante l’accordo, l’imputato ha successivamente proposto ricorso per Cassazione, lamentando che la Corte d’Appello avesse omesso di verificare la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 c.p.p., che impone al giudice di assolvere l’imputato in ogni stato e grado del processo qualora ne ricorrano le condizioni.
La Decisione della Corte di Cassazione e la rinuncia ai motivi di appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno affermato un principio cardine della procedura penale: la cognizione del giudice d’appello è circoscritta dai motivi specificamente proposti dalle parti, in virtù del cosiddetto “effetto devolutivo”.
Quando un imputato, attraverso un concordato, rinuncia esplicitamente ai motivi che contestano la sua colpevolezza, limita volontariamente l’oggetto del giudizio ai soli punti residui (in questo caso, la quantificazione della pena). Di conseguenza, non può poi lamentare in sede di legittimità la mancata valutazione di questioni a cui egli stesso ha rinunciato.
Le Motivazioni: L’Effetto della Rinuncia nel Giudizio d’Appello
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni giuridiche alla base della sua decisione. In primo luogo, l’effetto devolutivo dell’appello fa sì che il perimetro decisionale del giudice di secondo grado sia definito esclusivamente dai motivi di impugnazione. La rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, pertanto, sottrae tale questione al vaglio della Corte d’Appello.
In secondo luogo, e in modo ancora più incisivo, la Cassazione ha chiarito che la scelta di rinunciare ai motivi sulla colpevolezza per ottenere un beneficio sulla pena “presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell’appellante”. Questo atto di rinuncia equivale a un’implicita ammissione che non esistono cause evidenti di non punibilità. Pertanto, il giudice d’appello, nell’accogliere la richiesta di concordato, non è tenuto a fornire una specifica e ulteriore motivazione sul perché non ha prosciolto l’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. La rinuncia stessa è sufficiente a escludere tale obbligo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia ai Motivi di Appello
L’ordinanza in esame ribadisce un concetto fondamentale per la difesa tecnica: la scelta di un concordato in appello è strategica e definitiva. La rinuncia ai motivi di appello non è un atto formale, ma una scelta processuale che cristallizza l’affermazione di responsabilità. Gli imputati e i loro difensori devono essere consapevoli che, una volta intrapresa questa strada per ottenere una pena più mite, viene meno la possibilità di rimettere in discussione la colpevolezza, sia in appello che in un eventuale successivo ricorso per Cassazione. La decisione della Suprema Corte consolida la natura negoziale del concordato, confermando che i benefici ottenuti comportano la definitiva preclusione di ogni contestazione sul merito della condanna.
Se accetto un ‘concordato in appello’ e rinuncio a certi motivi, posso poi lamentarmi in Cassazione che il giudice non li ha esaminati?
No. La Cassazione ha chiarito che la rinuncia a uno o più motivi di appello circoscrive la cognizione del giudice ai soli motivi residui. Non ci si può dolere della mancata motivazione sui punti a cui si è rinunciato.
Rinunciando ai motivi sulla responsabilità, il giudice d’appello deve comunque verificare se esistono cause di proscioglimento (art. 129 c.p.p.)?
No. La Corte afferma che la rinuncia ai motivi sulla responsabilità presuppone un’affermazione di colpevolezza e, di conseguenza, l’inesistenza di eventuali cause di non punibilità. Il giudice non è tenuto a una specifica motivazione su questo punto.
Qual è l’effetto principale della rinuncia ai motivi di appello nel contesto di un concordato?
L’effetto principale è quello di limitare l’ambito del giudizio d’appello (effetto devolutivo) ai soli temi non rinunciati, come ad esempio il trattamento sanzionatorio, escludendo dalla valutazione del giudice le questioni relative alla colpevolezza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3463 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 3463 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il reato di furto in luogo di privata dimora aggravato e di indebito utilizzo di carte di credito, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. in merito all’accoglimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha provveduto a rideterminare la pena.
Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l’imputato deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in merito all’omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis c.p.p.
La rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis c.p.p. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l’imputato non può poi dolersi, con il ricorso cassazione, dell’eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati. In tal senso va altresì precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall’appellante, il giudice, nell’accogliere la richiesta dell’imputato riduzione della pena non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause di cui all’art. 129 c.p.p., in quanto, da un lato, a causa dell’effetto devolutivo dell’appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato, e dall’altro la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell’appellante e, per ciò stesso, l’inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 4.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 25/10/2023