Rinuncia ai Motivi di Appello: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento su un aspetto cruciale della strategia difensiva: la rinuncia ai motivi di appello. La decisione sottolinea come le scelte processuali compiute in un grado di giudizio possano avere conseguenze irreversibili sui successivi mezzi di impugnazione. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le implicazioni pratiche per imputati e difensori.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Inizialmente, l’atto di appello conteneva diverse censure, alcune relative alla valutazione della sua responsabilità penale (il cosiddetto ‘merito’) e altre mirate a ottenere una riduzione della pena (il ‘trattamento sanzionatorio’).
Tuttavia, in sede di discussione davanti alla Corte d’Appello, la difesa aveva modificato la propria strategia, decidendo di rinunciare a tutti i motivi che contestavano la ricostruzione dei fatti e l’affermazione di colpevolezza. L’imputato, di fatto, aveva limitato la propria richiesta alla sola rideterminazione della pena, accettando implicitamente la condanna nel suo nucleo fondamentale.
La Decisione della Cassazione e la rinuncia motivi appello
Nonostante la scelta fatta in appello, l’imputato decideva di presentare un ulteriore ricorso per Cassazione, riproponendo proprio quei motivi sul merito a cui aveva precedentemente rinunciato. In particolare, il ricorso lamentava un vizio di motivazione della sentenza in ordine al giudizio di penale responsabilità.
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio procedurale consolidato: non è possibile riproporre in Cassazione un motivo di impugnazione oggetto di una precedente e volontaria rinuncia. La scelta di abbandonare una linea difensiva in un grado di giudizio preclude la possibilità di ‘ripensarci’ e riutilizzarla in una fase successiva.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta e si basa sul concetto di ‘preclusione’ processuale. Quando un imputato, attraverso il suo difensore, rinuncia a specifici motivi di appello, compie un atto dispositivo che consuma il suo potere di impugnazione su quei punti. Tale rinuncia è irrevocabile e determina la formazione di un giudicato parziale sulla questione della colpevolezza, lasciando aperta solo la discussione sulla quantificazione della pena.
La Corte ha rilevato che, avendo l’imputato in sede di appello insistito unicamente sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, aveva implicitamente ma inequivocabilmente accettato la pronuncia di responsabilità. Di conseguenza, il tentativo di rimettere in discussione tale aspetto davanti alla Cassazione è stato considerato un’azione processualmente non consentita. A seguito della dichiarazione di inammissibilità, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce l’importanza strategica delle decisioni assunte in ogni fase del processo penale. La rinuncia ai motivi di appello non è un atto privo di conseguenze, ma una scelta che limita in modo definitivo il perimetro del giudizio futuro. Per i difensori, ciò significa ponderare con estrema attenzione l’opportunità di abbandonare determinate censure, spiegando chiaramente al proprio assistito le conseguenze di tale scelta. Per l’imputato, è fondamentale comprendere che le strategie processuali, una volta attuate, possono precludere irrimediabilmente la possibilità di far valere le proprie ragioni in gradi di giudizio successivi.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato aveva tentato di riproporre motivi di ricorso relativi alla sua responsabilità penale, ai quali aveva già espressamente rinunciato durante il precedente giudizio di appello.
Cosa comporta la rinuncia a un motivo di appello?
Secondo questa ordinanza, la rinuncia a uno o più motivi di appello in un grado di giudizio impedisce (preclude) la possibilità di ripresentare gli stessi motivi in un grado di giudizio successivo, come il ricorso per Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39295 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39295 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORTONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato l’unico motivo di ricorso sul vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità dell’imputato;
Il ricorso è inammissibile perché, in sede di appello, l’imputato aveva rinunciato a tutti i motivi afferenti al merito, limitandosi a insistere sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
E’, pertanto, preclusa al ricorrente la possibilità di riproporre con ricorso in cassazione un motivo rinunciato nel giudizio di merito.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente