La rinuncia ai motivi di appello preclude il ricorso in Cassazione?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze processuali di una scelta difensiva cruciale: la rinuncia ai motivi di appello relativi al merito della causa. Questa decisione strategica, spesso adottata per concentrare la difesa esclusivamente sulla quantificazione della pena, ha effetti preclusivi che possono rendere inammissibile il successivo ricorso per cassazione. Analizziamo insieme la vicenda e i principi affermati dai giudici.
I Fatti del Caso: Una Scelta Strategica in Appello
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. Durante il processo di secondo grado, la difesa aveva compiuto una scelta precisa: rinunciare a tutti i motivi di appello che contestavano la responsabilità penale dell’imputato (il cosiddetto ‘merito’). L’impugnazione era stata quindi limitata ai soli aspetti relativi alla pena da applicare, ovvero il ‘profilo sanzionatorio’.
La Corte di Appello, prendendo atto di tale rinuncia, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, concedendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena in due anni di reclusione e 1.600 euro di multa. Nonostante questo parziale accoglimento, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, sollevando una presunta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 129 del codice di procedura penale, che prevede il proscioglimento immediato in presenza di determinate cause.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, l’appello presentato era ‘manifestamente infondato’. La decisione si basa su un principio procedurale netto: la rinuncia espressa ai motivi relativi alla responsabilità ha cristallizzato quella parte della decisione, chiudendo definitivamente ogni possibilità di rimetterla in discussione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le conseguenze della rinuncia ai motivi di appello
La Corte ha sottolineato che, una volta che l’imputato rinuncia a contestare la propria colpevolezza in appello, il dibattito processuale su quel tema deve considerarsi esaurito. Non è possibile, quindi, ‘resuscitare’ la questione della responsabilità in sede di legittimità, nemmeno attraverso la richiesta di applicazione dell’art. 129 c.p.p. Questa norma, infatti, presuppone proprio una valutazione sul merito della vicenda, valutazione alla quale il ricorrente aveva volontariamente e strategicamente rinunciato.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è lapidaria e si fonda sulla coerenza e sulla definitività delle scelte processuali. Permettere a un imputato di contestare il merito in Cassazione dopo avervi rinunciato in appello significherebbe vanificare il significato stesso della rinuncia. Si tratta di un atto dispositivo che produce un effetto preclusivo, ovvero la perdita del potere di contestare quel determinato punto della sentenza. Il dibattito processuale viene così circoscritto ai soli punti non oggetto di rinuncia, e la sentenza passa in giudicato sulle questioni rinunciate. La dichiarazione di inammissibilità e la conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria rappresentano la logica conseguenza di un ricorso che tenta di forzare i limiti posti dalle scelte difensive precedenti.
Le conclusioni
L’ordinanza in commento offre un importante monito per la pratica forense. La rinuncia ai motivi di appello è uno strumento tattico che può portare a benefici, come la concentrazione del dibattito su aspetti più favorevoli (ad esempio la pena), ma comporta anche conseguenze irreversibili. La decisione di abbandonare le contestazioni sul merito deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché preclude ogni futura possibilità di rimettere in discussione l’accertamento di responsabilità. Questa pronuncia riafferma la serietà degli atti processuali e il principio secondo cui le parti non possono contraddire le proprie precedenti scelte difensive.
È possibile presentare ricorso in Cassazione per motivi di merito dopo avervi rinunciato in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la rinuncia ai motivi di appello riguardanti il merito (la responsabilità) è un atto che preclude definitivamente il dibattito su quel tema. Non è quindi possibile riproporre tali questioni nel successivo ricorso.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
La rinuncia ai motivi di appello sul merito impedisce di chiedere l’applicazione dell’art. 129 c.p.p. in Cassazione?
Sì. Secondo l’ordinanza, una volta espressa la rinuncia ai motivi pertinenti alla responsabilità, il dibattito processuale su quel tema è da ritenersi precluso. Di conseguenza, non è possibile invocare successivamente l’applicazione dell’art. 129 c.p.p. (declaratoria di immediata non punibilità) in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27005 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27005 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che, dopo avere dato atto che l’imputato aveva rinunciato ai motivi di appello riguardanti il merito, con la sola eccezione di quelli attinenti il profilo sanzionatorio, ha, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, concesso all’imputato le circostanze attenuanti generiche ed ha rideterminato la pena inflitta in anni 2 di reclusione ed C 1.600 di multa;
considerato che il ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’esclusione della declaratoria di cui all’art. 129 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto, una volta espressa rinuncia ai motivi pertinenti alla responsabilità, il dibattito processuale sul tema era da ritenersi definitivamente precluso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/06/2024