Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25934 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25934 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza.
Trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 15/06/2022, che aveva condannato, per quanto di interesse, NOME COGNOME, alla pena di anni 5 mesi 3 di reclusione ed C 8.500 di multa per i reati di detenzione e porto di arma comune da sparo, detenzione e porto di arma da guerra (aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen) e ricettazione, ha ritenuto la continuazione con i fatti già giudicati con sentenza n. 1954 della medesima Corte d’appello, ed ha rideterminato la pena complessiva in anni 6 mesi 1 e giorni 23 di reclusione ed C 8.000 di multa.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che, con un unico motivo, lamenta la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della contestata recidiva, come da motivo di gravame ritualmente avanzato in atto di appello.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
L’impugnata sentenza ha recepito la richiesta di concordato proposto dalla difesa di COGNOME; con essa il ricorrente, previa rinuncia ai motivi di appello riguardanti la responsabilità, chiedeva il riconoscimento della continuazione trai fatti sub iudice e i fatti oggetto della sentenza della Corte di appello di Bari del 14/05/2021.
Sulla proposta di concordato, la Procura non aveva dato l’assenso; dall’esame del verbale relativo all’udienza di discussione tenuta innanzi alla Corte territoriale, risulta che la Difesa di COGNOME concludeva non riportandosi ai motivi di appello, bensì insistendo per l’accoglimento della proposta di concordato.
Come detto, la Corte barese, di contrario avviso rispetto al parere del PG, ha accolto la richiesta difensiva rideterminando la pena inflitta al COGNOME, previo riconoscimento della continuazione con altra sentenza irrevocabile, aderendo in tal modo alle richieste formulate in sede di conclusioni dalla Difesa dell’odierno ricorrente.
Deve quindi ritenersi che, essendosi la Difesa riportata, nelle conclusioni, al concordato, i motivi di appello diversi da quello relativo alla determinazione della pena in aumento rispetto alla sentenza irrevocabile e previo riconoscimento della continuazione con la stessa, fossero implicitamente rinunciati.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 22 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente