Rinuncia ai Motivi di Appello: Quando il Ricorso in Cassazione Diventa Inammissibile
La rinuncia ai motivi di appello è una scelta processuale strategica con conseguenze profonde e definitive. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: una volta effettuata la rinuncia in funzione di un accordo sulla pena, non è più possibile presentare nuovi motivi in un successivo ricorso, nemmeno se relativi a questioni di particolare rilevanza. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Dal Concordato in Appello al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da un procedimento di appello in cui l’imputato aveva raggiunto un accordo con il Procuratore Generale ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, comunemente noto come “concordato in appello”. In cambio di una rideterminazione della pena, l’imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di impugnazione, ad eccezione di quelli relativi, appunto, alla sanzione.
Nonostante questo accordo, il difensore presentava un ricorso per Cassazione, introducendo “motivi nuovi” che non erano stati oggetto dell’accordo. Si contestava, tra le altre cose, la violazione del principio del ne bis in idem (il divieto di essere processati due volte per lo stesso fatto) per uno dei capi di imputazione.
La Rinuncia ai Motivi di Appello e i Suoi Effetti
Il cuore della questione giuridica risiede negli effetti della rinuncia ai motivi di appello. Quando un imputato accetta un concordato sulla pena, la sua rinuncia non è un mero atto formale, ma un’azione che limita irrevocabilmente l’ambito del giudizio. La cognizione del giudice d’appello viene circoscritta esclusivamente ai punti non coperti dalla rinuncia (in questo caso, la pena).
Questo atto produce un “effetto preclusivo” che si estende a tutto il procedimento, compreso l’eventuale giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione. In sostanza, le porte del riesame si chiudono per tutte le questioni abbandonate.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di un ragionamento chiaro e consolidato, che possiamo scomporre in tre punti principali.
L’Inammissibilità dei Motivi Nuovi
Il primo punto, e il più diretto, è che il ricorso era stato proposto “al di fuori dei casi consentiti dalla legge”. La giurisprudenza costante afferma che la rinuncia ai motivi di appello limita la cognizione del giudice e preclude la possibilità di sollevare successivamente le stesse questioni o questioni nuove in Cassazione. La scelta di rinunciare è definitiva e non può essere aggirata.
L’Estensione degli Effetti Preclusivi
Un aspetto cruciale sottolineato dalla Corte è che l’effetto preclusivo è totale. Esso impedisce non solo alla parte di riproporre i motivi abbandonati, ma blocca anche la possibilità per la stessa Corte di esaminare d’ufficio eventuali nullità o altre questioni. La rinuncia, in pratica, “cristallizza” il campo del giudizio, escludendo tutto ciò che non è stato espressamente salvato dall’accordo.
La Questione del “Giudicato” e la Competenza del Giudice dell’Esecuzione
Riguardo alla specifica doglianza sul presunto precedente giudicato, la Corte ha osservato che la sua valutazione avrebbe richiesto “accertamenti di fatto”, ovvero un’analisi dettagliata degli elementi materiali del caso per verificare se i fatti fossero effettivamente i medesimi. Questo tipo di indagine è precluso alla Corte di Cassazione, che è un giudice di legittimità e non di merito. La sede corretta per sollevare tale questione, che si configura come un “error in procedendo”, è il giudizio di esecuzione, davanti al Giudice dell’Esecuzione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sulle conseguenze della rinuncia ai motivi di appello nell’ambito di un concordato sulla pena. Questa scelta processuale, sebbene possa portare a un beneficio immediato sulla sanzione, comporta la definitiva preclusione di ogni ulteriore discussione sulle questioni rinunciate. La decisione della Cassazione rafforza il principio della stabilità degli accordi processuali e chiarisce che il tentativo di riaprire il dibattito in sede di legittimità su punti abbandonati è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Se rinuncio ai motivi di appello per un accordo sulla pena, posso poi presentarne di nuovi in Cassazione?
No. La Corte di Cassazione, con questa ordinanza, ha stabilito che la rinuncia ai motivi di appello in funzione di un accordo sulla pena (ex art. 599-bis c.p.p.) produce effetti preclusivi. Ciò significa che non è possibile presentare motivi nuovi in Cassazione, in quanto il ricorso sarebbe proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
La rinuncia ai motivi di appello impedisce anche alla Corte di esaminare d’ufficio altre questioni?
Sì. La rinuncia limita la cognizione del giudice di secondo grado solo ai motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, comprese le questioni rilevabili d’ufficio. Questo effetto si estende anche al successivo giudizio di legittimità.
Cosa succede se una questione, come quella del precedente giudicato, richiede una verifica dei fatti?
Secondo la Corte, se la decisione su una questione (come un presunto “error in procedendo” derivante da un precedente giudicato) richiede accertamenti di fatto, essa non può essere decisa nel giudizio di Cassazione. In tal caso, la questione deve essere proposta al giudice dell’esecuzione, che è l’organo competente per tali verifiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12340 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12340 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 17/12/1980
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
(dato avviso alle part – i)
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
La sentenza della Corte di appello impugnata è stata emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l’accordo con il Procuratore generale.
Il ricorso, in ordine al quale il difensore ha presentato motivi nuovi ,è, pertanto, inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la rinuncia dell’imputato ai motivi di appello in funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione.
La Corte territoriale, pertanto, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, nell’accogliere la richiesta non deve motivare su punti dedotti nell’atto di impugnazione qui in esame. Quanto alla sollevata questione del precedente giudicato in ordine al capo I), anche essa oggetto di rinunzia in appello, si tratta di questione che presuppone verifica di fatto come emerge dalle stesse argomentazioni difensive, così da non potersi porre neppure alcuna questione di rilevabilità di ufficio posto che la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un “error in procedendo”, è deducibile nel giudizio di cassazione a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell’esecuzione. (Sez. 6, n. 29188 del 15/05/2024, B., Rv. 286759 – 01)
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 28.02.2025