Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43238 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43238 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
V
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non specifici che prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.
Giova in diritto evidenziare che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. la rinuncia dell’imputato ai motivi di appello in funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo ì motivi non oggetto di rinuncia.
L’accordo così raggiunto, quindi, produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194). Può, tuttavia, essere rilevata nel giudizio di legittimità la prescrizione maturata prima della sentenza di secondo grado (Sez. U., n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481).
Nel caso di specie, il difensore dell’imputato (munito di procura speciale) e il pubblico ministero avevano concordato la rideterminazione della pena nella misura definitiva di mesi otto e giorni dieci di reclusione e il giudice della cognizione aveva ritenuto la pena concordato come adeguata e proporzionata alla fattispecie delittuosa accertata.
La rinuncia agli altri motivi di appello, quindi, è da intendersi irretrattabile pertanto, si è formato, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punt della decisione.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/10/2024