Rinuncia Istanza di Rimessione: Analisi delle Conseguenze Pratiche
L’istituto della rinuncia all’istanza di rimessione rappresenta un momento procedurale delicato, le cui conseguenze economiche non sono sempre immediate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sulla distinzione tra spese processuali e sanzioni pecuniarie, offrendo un’interpretazione chiara e fondamentale per gli operatori del diritto e per i cittadini coinvolti in un procedimento penale. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
Il Caso: Dalla Richiesta alla Rinuncia all’Istanza di Rimessione
Il caso trae origine dalla richiesta di un imputato di trasferire il proprio processo presso un’altra sede giudiziaria, attraverso la cosiddetta istanza di rimessione. Tale strumento è previsto dal codice di procedura penale per garantire che il processo si svolga in un ambiente sereno e imparziale, qualora gravi situazioni locali possano comprometterlo.
Successivamente alla presentazione dell’istanza, lo stesso imputato decideva di fare un passo indietro, comunicando formalmente la propria rinuncia attraverso una comunicazione inviata via posta elettronica certificata (p.e.c.) e firmata digitalmente. A questo punto, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sugli effetti di tale rinuncia.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’istanza di rimessione a causa dell’intervenuta rinuncia. La decisione, tuttavia, si concentra sulle conseguenze economiche per il rinunciante. Pur non condannandolo al pagamento delle spese processuali, i giudici hanno disposto il versamento di una somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Distinzione tra Spese Processuali e Ammenda
La parte più interessante dell’ordinanza risiede nel percorso logico-giuridico seguito dalla Corte per giungere a questa conclusione. I giudici hanno chiarito due aspetti fondamentali.
L’Ammissibilità della Rinuncia
In primo luogo, la Corte ha confermato che la rinuncia all’istanza di rimessione è un atto pienamente ammissibile. La formalità della comunicazione, avvenuta tramite p.e.c. con firma digitale, è stata ritenuta idonea a manifestare in modo inequivocabile la volontà del proponente, in linea con un precedente orientamento giurisprudenziale (Cass. Pen., Sez. 2, n. 41968/2024).
Spese Processuali: Perché non sono dovute?
La Corte aderisce a un principio consolidato secondo cui, anche in caso di rigetto, la richiesta di rimessione non comporta la condanna alle spese processuali. La motivazione è di natura sostanziale: l’istanza di rimessione non è un’impugnazione, ma uno strumento a tutela del corretto esercizio della funzione giudiziaria, protetto a livello costituzionale (art. 111 Cost.). È un mezzo per scongiurare il rischio che il processo sia condizionato da fattori esterni, e come tale non può essere equiparato a un gravame.
La Condanna alla Cassa delle Ammende
Se le spese processuali non sono dovute, diverso è il discorso per la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 48, comma 6, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di inammissibilità o rigetto dell’istanza, il proponente privato sia condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che la rinuncia faccia scattare la sanzione, poiché porta a una declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, nel quantificare l’importo, ha tenuto conto proprio della rinuncia come elemento attenuante, fissando una somma vicina al minimo previsto e definendola ‘equitativa’.
Le Conclusioni: Implicazioni per l’Imputato
La decisione della Cassazione offre un importante chiarimento pratico: la rinuncia all’istanza di rimessione, pur essendo una scelta legittima che chiude il procedimento incidentale, non è priva di conseguenze economiche. Sebbene l’imputato eviti la condanna alle spese del procedimento, rimane soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria. La pronuncia sottolinea come il legislatore abbia inteso sanzionare l’attivazione, risultata poi infondata o abbandonata, di un meccanismo processuale complesso come la rimessione. La valutazione equitativa della somma, tuttavia, dimostra che la collaborazione processuale, manifestata attraverso la rinuncia, può mitigare l’entità della sanzione.
È possibile rinunciare a un’istanza di rimessione dopo averla presentata?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la rinuncia è ammissibile e può essere validamente comunicata anche tramite posta elettronica certificata (p.e.c.) con firma digitale.
La rinuncia all’istanza di rimessione comporta la condanna alle spese processuali?
No. La Corte ha ribadito che, data la natura dell’istituto (non assimilabile a un’impugnazione), non è prevista la condanna al pagamento delle spese processuali, neanche quando l’istanza viene dichiarata inammissibile per rinuncia.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità per rinuncia?
L’inammissibilità per rinuncia comporta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 48, comma 6, c.p.p. Tuttavia, la Corte ha specificato che la rinuncia stessa è un fattore che consente di quantificare la sanzione in modo equitativo e in misura prossima al minimo legale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1631 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1631 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: COGNOME NOME nato a LUINO il 30/04/1972
avverso il provvedimento del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ha presentato istanza di rimessione del processo ad altra sede; Rilevato che lo stesso COGNOME ha rinunciato all’istanza con comunicazione inviata via p.e.c.. firmata digitalmente;
Ritenuto che la rinuncia alla istanza di rimessione è ritenuta ammissibile (cfr. Sez. 2, 41968 del 17/09/2024, Tosoni, n.m.);
Ritenuto, quanto alle spese, che il collegio aderisce all’indirizzo secondo cui, nell’ipotes rigetto della richiesta di rimessione del processo, non deve esser pronunciata la condanna dei richiedenti alle spese processuali, sia perché tale condanna non è prevista dall’art. 48, comma 6, cod. proc. pen., sia in considerazione della natura di tale mezzo a disposizione dell’imputat non equiparabile ad una impugnazione, essendo, difatti, caratterizzato dalla finalità scongiurare il pericolo di condizionamento dell’esercizio della funzione giudiziaria per effett gravi situazioni locali, che trova espresso presidio costituzionale nell’art. 111 (cfr. Sez. 15480 del 21/02/2017, COGNOME, Rv. 269969);
Rilevato, pertanto, che l’istanza deve essere dichiarata inammissibile per rinuncia con l condanna del ricorrente al solo versamento in favore della Cassa delle ammende della somma prevista dal sesto comma dell’art. 48 cod. proc. pen. e quantificata in modo equitativo dispositivo in misura prossima a quella minima, attesa la intervenuta rinuncia;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il consigliere estensore
COGNOMEIl presidente