Rinuncia all’Impugnazione: L’Avvocato Può Decidere Senza il Cliente?
La rinuncia all’impugnazione è un atto processuale di fondamentale importanza, che incide direttamente sul diritto di difesa dell’imputato. Ma cosa succede se a compiere questo passo è il difensore, senza un’esplicita autorizzazione? Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 2150/2025) torna su questo tema cruciale, stabilendo confini precisi ai poteri dell’avvocato e riaffermando la centralità della volontà dell’assistito.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un’ordinanza del Tribunale di Catania, con la quale veniva dichiarata inammissibile un’impugnazione (appello) presentata da un imputato. La ragione di tale decisione era semplice: nel corso dell’udienza, il difensore presente aveva dichiarato di rinunciare all’appello. Sulla base di questa dichiarazione, il Tribunale aveva chiuso il procedimento. Tuttavia, l’imputato, tramite il suo legale, ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo la nullità di quell’ordinanza. Il motivo del contendere era chiaro: il difensore che aveva espresso la rinuncia non era in possesso di una procura speciale, l’unico strumento che lo avrebbe legittimato a compiere un atto così dispositivo del diritto del suo assistito.
La Questione Giuridica: Validità della rinuncia all’impugnazione del difensore
Il cuore della questione giuridica verte sui limiti del mandato difensivo. L’avvocato, sia esso di fiducia o d’ufficio, può sostituirsi al proprio cliente in una decisione così definitiva come la rinuncia all’impugnazione? La giurisprudenza, consolidata da tempo, risponde negativamente. Il potere di impugnare e, di conseguenza, di rinunciare all’impugnazione è un diritto personalissimo dell’imputato. La sua manifestazione può essere delegata al difensore, ma solo attraverso un atto formale e specifico: la procura speciale. In assenza di questo documento, l’atto compiuto dal legale è considerato invalido, come se non fosse mai stato posto in essere.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, ha ribadito principi già sanciti dalle Sezioni Unite. I giudici hanno chiarito che il difensore non munito di procura speciale non può validamente effettuare una rinuncia, totale o parziale, all’impugnazione. Questo principio non ammette deroghe, neanche se l’impugnazione era stata proposta autonomamente dallo stesso difensore.
Esiste un’unica eccezione a questa regola ferrea: la rinuncia fatta in udienza dal difensore senza procura speciale può essere considerata valida solo se l’imputato è fisicamente presente e, una volta sentita la dichiarazione del suo avvocato, non manifesta alcun dissenso. In questo caso, il silenzio dell’imputato viene interpretato come un assenso tacito, una sorta di ratifica istantanea dell’operato del legale. Poiché nel caso di specie l’imputato non era presente, la rinuncia del difensore era del tutto priva di effetti giuridici.
Le Conclusioni
La Corte di Cassazione ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata. Annullare ‘senza rinvio’ significa che la decisione del Tribunale era talmente viziata da non poter essere sanata; tuttavia, il processo deve continuare. Per questo motivo, la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, che dovrà procedere con l’ulteriore corso del giudizio di appello, come se la rinuncia non fosse mai avvenuta.
Questa sentenza rafforza un principio cardine del diritto processuale penale: la tutela del diritto di difesa dell’imputato. Le decisioni che possono pregiudicare in modo definitivo l’esito del processo devono sempre rispecchiare la sua volontà diretta o essere supportate da un mandato inequivocabile, come la procura speciale. Per gli avvocati, è un monito a operare sempre entro i limiti del mandato ricevuto, mentre per i cittadini è la garanzia che i propri diritti processuali non possono essere disposti da altri senza un consenso esplicito e formale.
Un avvocato può rinunciare a un’impugnazione per conto del suo cliente?
Sì, ma solo a due condizioni: o è in possesso di una procura speciale che lo autorizza espressamente a compiere tale atto, oppure l’imputato è presente in udienza al momento della dichiarazione di rinuncia e non si oppone.
Cosa succede se un difensore rinuncia all’appello senza procura speciale e in assenza dell’imputato?
La rinuncia è giuridicamente invalida. Di conseguenza, qualsiasi provvedimento del giudice che si fondi su tale rinuncia (come una dichiarazione di inammissibilità dell’appello) è nullo e deve essere annullato.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso specifico?
La Corte ha annullato l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile l’appello. Ha poi disposto che gli atti tornassero allo stesso Tribunale per la prosecuzione del giudizio, ignorando la rinuncia invalida del difensore.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2150 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2150 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME nato a Catania il 9 settembre 1972;
avverso l’ordinanza del 18 luglio 2024 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza con la quale il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME prendendo atto della rinuncia dichiarata dal difensore presente in udienza.
Il ricorso, proposto nell’interesse dell’indagato, si compone di un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale si deduce la nullità dell’ordinanza perché fondata su una dichiarazione di rinuncia proposta dal difensore non munito di procura speciale.
Il 12 novembre 2024, l’avv. NOME COGNOME ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha insistito per raccoglimento del ricorso.
Il ricorso è fondato: il difensore, di fiducia o d’ufficio, dell’indagato dell’imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all’impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266244; Sez. 1, n. 2952 del 23/10/2013, dep. 2014, Tripodi, Rv. 258268).
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata, senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Catania per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per l’ulteriore corso.
Così deciso il 27 novembre 2024
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