Rinuncia Impugnazione: Conseguenze Automatiche di Inammissibilità e Condanna
La rinuncia all’impugnazione è un atto processuale con cui una parte decide volontariamente di abbandonare il gravame proposto contro una decisione giudiziaria. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze dirette e inevitabili di tale scelta, confermando un principio fondamentale della procedura penale: chi rinuncia, non solo vede il proprio ricorso dichiarato inammissibile, ma viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questo caso offre uno spunto pratico per comprendere gli effetti di una decisione che pone fine al percorso giudiziario.
I Fatti del Caso: Dal Giudice di Pace alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Giudice di Pace di Udine, che aveva riconosciuto una persona colpevole del reato di lesioni colpose, condannandola a una pena pecuniaria. L’imputata aveva inizialmente proposto appello contro tale decisione. Successivamente, il Tribunale di Udine ha riqualificato l’atto, trasformandolo in un ricorso per cassazione. Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse esaminare il merito della questione, la difesa della ricorrente, munita di procura speciale, ha comunicato formalmente la rinuncia all’impugnazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
La Rinuncia all’Impugnazione e le sue Conseguenze
L’atto di rinuncia ha cambiato radicalmente l’esito del procedimento. Quando una parte rinuncia a un’impugnazione, il giudice non entra nel merito dei motivi del ricorso, ma si limita a prendere atto di questa volontà. La legge, in particolare l’articolo 591, lettera d), del codice di procedura penale, stabilisce che l’impugnazione è inammissibile quando vi è rinuncia. L’inammissibilità non è una valutazione negativa dei motivi del ricorso, ma una constatazione che mancano le condizioni per procedere all’esame della questione. Questa declaratoria produce effetti automatici e gravosi per chi rinuncia.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha applicato in modo lineare i principi del codice di procedura penale. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile proprio a causa dell’intervenuta rinuncia all’impugnazione. La Corte ha sottolineato che tale esito comporta due conseguenze economiche obbligatorie per la ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali, ovvero i costi sostenuti dallo Stato per il giudizio. In secondo luogo, poiché non sussistevano ipotesi di esonero, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa sanzione ha lo scopo di scoraggiare ricorsi presentati in modo avventato o poi abbandonati, che impegnano inutilmente le risorse della giustizia.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: la rinuncia all’impugnazione è un atto formale con conseguenze non trascurabili. La decisione di abbandonare un ricorso, sebbene legittima, comporta l’automatica dichiarazione di inammissibilità e la condanna al pagamento non solo delle spese del procedimento, ma anche di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Per chi affronta un processo penale, è fondamentale essere consapevoli che la scelta di rinunciare a un’impugnazione, seppur strategica, ha un costo economico predeterminato dalla legge, volto a responsabilizzare le parti e a tutelare l’efficienza del sistema giudiziario.
Cosa succede se si rinuncia a un’impugnazione in un processo penale?
L’impugnazione viene dichiarata inammissibile. Di conseguenza, la persona che ha rinunciato viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito dal giudice.
Perché la ricorrente è stata condannata a pagare una somma alla Cassa delle ammende oltre alle spese processuali?
Perché l’articolo 616 del codice di procedura penale prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto sia condannata a versare una sanzione pecuniaria, a meno che non sussistano specifiche ipotesi di esonero, che in questo caso non sono state ravvisate.
È possibile comunicare la rinuncia all’impugnazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)?
Sì, il provvedimento analizzato mostra che la dichiarazione di rinuncia, presentata dalla difesa munita di procura speciale, è pervenuta alla Corte tramite PEC, dimostrando che questo strumento è ritenuto valido per tale comunicazione formale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42078 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42078 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 del GIUDICE DI PACE di UDINE
dato av so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.NOME ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Udine che l’aveva riconosciuta colpevole del reato di lesioni colpose e l’aveva condannata alla pena pecuniaria. Il Tribunale di Udine aveva successivamente riqualificato l’impugnazione quale ricorso per cassazione.
Con dichiarazione pervenuta via Pec la difesa della ricorrente, munita di procura speciale, ha rinunciato alla impugnazione, di talchè deve essere pronunciata la inammissibilità dell’impugnazione per intervenuta rinuncia ai sensi dell’art.591 lett.d) cod.proc.pen.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024.