Rinuncia Impugnazione: la Cassazione chiarisce le conseguenze
La rinuncia impugnazione è un atto processuale che può sembrare una semplice ritirata, ma che porta con sé conseguenze procedurali ed economiche ben precise. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ribadisce che tale atto non è privo di costi per chi lo compie, determinando l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento di spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari, il quale aveva aggravato una misura cautelare a carico di un imputato. Nello specifico, l’originario obbligo di dimora era stato inasprito con l’aggiunta della permanenza domiciliare in orario notturno (dalle 19:00 alle 8:00).
L’imputato, tramite il proprio difensore, aveva prima appellato questa decisione presso il Tribunale competente, che però aveva respinto l’appello. Successivamente, aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione nel provvedimento.
Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse esaminare il caso, con una nota formale il difensore dell’imputato comunicava la rinuncia all’impugnazione precedentemente presentata.
La Decisione della Corte sulla rinuncia impugnazione
Di fronte alla nota di rinuncia, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto e dichiarare il ricorso inammissibile. La conseguenza diretta di questa declaratoria, come stabilito dalla legge, è stata duplice:
1. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute.
2. La condanna al versamento di una somma di denaro, stabilita in 500 euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha così confermato un principio consolidato: la rinuncia è una delle cause che portano all’inammissibilità del ricorso, e l’inammissibilità comporta sempre delle conseguenze economiche per la parte che l’ha causata.
Le Motivazioni
La Suprema Corte fonda la propria decisione sull’articolo 616 del codice di procedura penale. Tale norma stabilisce in modo chiaro che, in caso di declaratoria di inammissibilità di un ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria.
Il punto cruciale sottolineato dalla Corte, richiamando una precedente sentenza (n. 26255/2015), è che l’articolo 616 non opera distinzioni tra le varie cause di inammissibilità. Che l’inammissibilità derivi da motivi di forma (come nel caso di un ricorso presentato fuori termine) o da una scelta volontaria come la rinuncia impugnazione (prevista dall’art. 591 c.p.p.), le conseguenze economiche rimangono le medesime.
In altre parole, la legge non prevede un trattamento di favore per chi decide di ritirare il proprio ricorso. L’atto di rinuncia chiude il procedimento in modo definitivo, rendendo l’impugnazione non esaminabile nel merito e, per questo, inammissibile, con tutte le sanzioni processuali che ne derivano.
Le Conclusioni
Questa sentenza offre un’importante lezione pratica: la rinuncia impugnazione non è un atto processuale neutro o privo di effetti. Sebbene possa essere una scelta strategica ponderata per varie ragioni, l’imputato e il suo difensore devono essere pienamente consapevoli che essa comporterà inevitabilmente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione di impugnare un provvedimento deve quindi essere sempre ben ponderata, tenendo conto non solo delle probabilità di successo, ma anche dei costi associati a un’eventuale, successiva, ritirata.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in ambito penale?
La rinuncia determina l’inammissibilità del ricorso. Questo significa che la Corte non esamina il merito della questione e il procedimento si conclude.
La rinuncia a un’impugnazione comporta dei costi?
Sì. La declaratoria di inammissibilità, anche se causata da una rinuncia volontaria, comporta la condanna della parte che ha presentato il ricorso al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché si viene condannati a pagare una sanzione anche se si ritira volontariamente il ricorso?
Perché l’articolo 616 del codice di procedura penale non fa distinzione tra le diverse cause di inammissibilità. La sanzione pecuniaria è una conseguenza automatica della declaratoria di inammissibilità, indipendentemente dal motivo che l’ha generata, inclusa la rinuncia.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48321 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48321 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/06/2023 del TRIBUNALE di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIOCOGNOME,
il quale conclude per l’inammissibilità del ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre a l’ordinanza del Tribunale di Ancona che ha rigettato l’appello, prop ricorrente, nei confronti del provvedimento con cui il Giudice per le preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno ha disposto l’aggravamento della cautelare dell’obbligo di dimora, con la permanenza in casa dalle ore 19 ore 8:00.
Al riguardo, il ricorrente, articolando tre motivi, denuncia sotto va la violazione di legge ed il vizio di motivazione del provvedimento impugna
Con requisitoria del 7/10/2023, il Pubblico ministero, nella pers AVV_NOTAIO, ha conclus l’inammissibilità del ricorso.
Con nota del 13/10/2023, il difensore e procuratore speciale del rico ha rinunziato all’impugnazione.
La rinuncia determina l’inammissibilità del ricorso. Alla declara inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di d in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare misura contenuta di euro 500,00: infatti, l’art. 616 cod. proc. pen. non tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la con pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta nel caso di inammissibilità dichiarata ex t. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui ricompreso il caso della rinuncia all’impugnazione (Sez. 6, n. 26255 del 17/ Rv. 263921).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro cinquecento/00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24/10/2023