Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8664 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8664 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 10 aprile 2024 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 20 ma gg io 2014, ha ridotto la pena inflitta a NOME NOME nella misura di mesi q uattro di reclusione in ordine al reato di cui a g li artt. 110, 99 cpv., 81 cpv., 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione g li imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con due distinti motivi: difetto della condizione di procedibilità con riferimento alla fattispecie di reato contestata ; erronea q ualificazione del delitto nell’ipotesi del tentativo.
In data 4 ottobre 2024 è pervenuto un atto firmato dal difensore de g li imputati, munito di procura speciale, con cui è stata proposta rinuncia alle impu g nazioni.
La rinuncia all’impu g nazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l’effetto dell’inammissibilità dell’impu g nazione, una volta che l’atto sia pervenuto alla cancelleria del g iudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale.
L’indicata rinuncia, in q uanto effettuata in osse q uio alle forme previste dalla le gg e, comporta la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., cui conse g ue la condanna dei ricorrenti al pa g amento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pa g amento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, in considerazione delle ra g ioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, si ritiene con g ruo fissare in euro 500,00 ciascuno.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pa g amento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2024
Il Consi g liere estensore
DEP9ITATA GLYPH
Il Presidente