La Rinuncia all’Impugnazione in Cassazione: Conseguenze e Costi
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze processuali ed economiche derivanti dalla rinuncia all’impugnazione nel processo penale. Con una decisione netta, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputati, delineando la natura e gli effetti di questo importante atto processuale. Analizziamo insieme i dettagli del caso e le motivazioni della Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 2014, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Napoli nell’aprile 2024. Quest’ultima aveva ridotto a quattro mesi di reclusione la pena inflitta a due soggetti per un reato contro il patrimonio, commesso in concorso e con aggravanti.
Contro la sentenza di appello, gli imputati, tramite il loro difensore, avevano proposto ricorso per cassazione, sollevando due questioni: un presunto difetto della condizione di procedibilità e l’erronea qualificazione giuridica del fatto. Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare tali motivi, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: il difensore ha depositato un atto di rinuncia ai ricorsi, forte di una procura speciale conferitagli dai suoi assistiti.
L’Effetto Decisivo della Rinuncia all’Impugnazione
L’atto di rinuncia ha cambiato radicalmente il corso del procedimento. La Corte di Cassazione, infatti, non è entrata nel merito delle questioni sollevate dai ricorrenti, ma si è fermata a un esame preliminare. La rinuncia all’impugnazione è un atto processuale con caratteristiche ben precise: è formale, abdicativo (cioè implica l’abbandono di una pretesa), irrevocabile e recettizio (produce i suoi effetti quando perviene all’ufficio giudiziario competente).
Una volta che la cancelleria del giudice riceve la rinuncia, l’effetto è automatico e inevitabile: l’impugnazione diventa inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Ciò significa che il giudice non può più valutare se i motivi del ricorso erano fondati o meno.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha basato la sua decisione sulla natura dell’atto di rinuncia. Ha sottolineato che si tratta di un atto strettamente personale, che può essere compiuto direttamente dalla parte interessata o dal suo difensore, purché quest’ultimo sia munito di una procura speciale, come avvenuto nel caso di specie.
La presentazione della rinuncia, effettuata secondo le forme previste dalla legge, ha quindi comportato la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. La conseguenza diretta di tale declaratoria non è solo la fine del processo, ma anche l’applicazione di sanzioni economiche. I giudici hanno condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ravvisando profili di colpa nella loro condotta (aver attivato la macchina della giustizia per poi tirarsi indietro), li hanno condannati al versamento di una somma di 500,00 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia all’impugnazione è un atto serio e definitivo. Chi decide di percorrere questa strada deve essere consapevole delle conseguenze. La decisione non solo rende la sentenza impugnata definitiva, ma comporta anche oneri economici non trascurabili. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende serve a sanzionare l’abuso del processo, ovvero l’aver promosso un’impugnazione senza poi portarla a termine, causando un dispendio di risorse giudiziarie. Questa pronuncia è un monito sull’importanza di ponderare attentamente ogni scelta processuale.
Cosa succede se si presenta una rinuncia all’impugnazione dopo aver fatto ricorso?
La rinuncia, se formalmente valida, determina la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ciò impedisce al giudice di esaminare il merito dei motivi presentati.
La rinuncia all’impugnazione comporta dei costi?
Sì. La legge prevede che la parte che rinuncia sia condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte può condannarla al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come accaduto in questo caso con una somma di 500 euro a testa.
Chi può presentare la rinuncia all’impugnazione?
La rinuncia è un atto strettamente personale. Può essere presentata direttamente dalla parte interessata oppure dal suo difensore, ma solo se quest’ultimo è stato autorizzato tramite un’apposita procura speciale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8664 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8664 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a NAPOLI il 29/07/1962 NOME nato a NAPOLI il 11/02/1982
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 10 aprile 2024 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 20 ma gg io 2014, ha ridotto la pena inflitta a NOME e NOME nella misura di mesi q uattro di reclusione in ordine al reato di cui a g li artt. 110, 99 cpv., 81 cpv., 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione g li imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con due distinti motivi: difetto della condizione di procedibilità con riferimento alla fattispecie di reato contestata ; erronea q ualificazione del delitto nell’ipotesi del tentativo.
In data 4 ottobre 2024 è pervenuto un atto firmato dal difensore de g li imputati, munito di procura speciale, con cui è stata proposta rinuncia alle impu g nazioni.
La rinuncia all’impu g nazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l’effetto dell’inammissibilità dell’impu g nazione, una volta che l’atto sia pervenuto alla cancelleria del g iudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale.
L’indicata rinuncia, in q uanto effettuata in osse q uio alle forme previste dalla le gg e, comporta la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., cui conse g ue la condanna dei ricorrenti al pa g amento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pa g amento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, in considerazione delle ra g ioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, si ritiene con g ruo fissare in euro 500,00 ciascuno.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pa g amento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2024
Il Consi g liere estensore
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Il Presidente