Rinuncia Appello: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità del Ricorso Infondato
L’istituto della rinuncia appello rappresenta una chiara manifestazione di volontà della parte di non proseguire con un grado di giudizio. Ma cosa succede se, dopo aver rinunciato, si tenta comunque di impugnare la decisione che ne prende atto? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4105 del 2024, offre un chiarimento definitivo, sanzionando il ricorso palesemente infondato e ribadendo le conseguenze di tale scelta processuale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato. In precedenza, lo stesso imputato aveva proposto appello avverso una sentenza di primo grado. Tuttavia, in un secondo momento, aveva formalmente rinunciato a tale appello. Di conseguenza, la Corte d’Appello competente aveva emesso una sentenza con cui dichiarava l’inammissibilità del gravame, proprio in virtù della rinuncia intervenuta.
Nonostante la sua precedente decisione di rinunciare, l’imputato ha deciso di impugnare anche questa sentenza di inammissibilità, rivolgendosi alla Suprema Corte. I motivi del ricorso, tuttavia, sono stati ritenuti dalla Cassazione totalmente privi di fondamento giuridico, concentrandosi su aspetti irrilevanti come il ‘quantum’ della motivazione della sentenza d’appello e i termini per la sua redazione.
La Decisione della Corte e la validità della rinuncia appello
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio procedurale chiaro e consolidato.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici di legittimità hanno sottolineato che una sentenza che dichiara l’inammissibilità per rinuncia appello è adeguatamente motivata con il semplice riferimento all’avvenuta dichiarazione di rinuncia. Non sono necessarie ulteriori e complesse argomentazioni giuridiche. Quando una parte rinuncia volontariamente a un mezzo di impugnazione, l’organo giudicante non deve fare altro che prenderne atto e dichiarare l’improcedibilità del giudizio.
Il tentativo del ricorrente di contestare tale decisione con argomenti deboli e non pertinenti è stato considerato un abuso dello strumento processuale. La Corte ha ritenuto che le deduzioni presentate fossero ‘totalmente prive di ragioni di diritto’, rendendo il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame riafferma un principio fondamentale: la rinuncia a un atto processuale è un atto serio con conseguenze definitive. Una volta effettuata la rinuncia all’appello, non è possibile ‘tornare sui propri passi’ impugnando la conseguente declaratoria di inammissibilità con motivi futili o pretestuosi. Un simile ricorso non solo sarà dichiarato inammissibile, ma comporterà anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza di ponderare attentamente le proprie scelte processuali.
Cosa succede se un imputato rinuncia al proprio appello?
L’appello viene dichiarato inammissibile dalla Corte competente e la sentenza di primo grado diventa definitiva, senza che il caso venga riesaminato nel merito.
È possibile impugnare una sentenza che dichiara l’inammissibilità per rinuncia?
Sì, ma solo se il ricorso si basa su validi e solidi motivi di diritto. Come dimostra questa ordinanza, impugnare tale decisione con argomentazioni futili o prive di fondamento giuridico porterà a una nuova dichiarazione di inammissibilità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, determinata in via equitativa dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma ammontava a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4105 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4105 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MATERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che l’imputato ha rinunciato all’appello, che, pertanto, è stato dichiarato inammissibile con la sentenza impugnata, contro cui l’imputato ricorre con deduzioni totalmente prive di ragioni di diritto (sul quantum di motivazione del provvedimento impugNOME e sul termine per la redazione della stessa), atteso che la motivazione di una sentenza di inammissibilità per rinuncia all’appello è sufficientemente motivata con il mero riferimento all’avvenuta dichiarazione di rinuncia all’appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via eouitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio 2024.