Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18997 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18997 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PERUGIA il 12/10/1953
avverso l’ordinanza del 19/11/2024 del TRIBUNALE di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 19 novembre 2024 il Tribunale di Perugia, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’imputata COGNOME NOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia il 15 ottobre 2024, considerando che era pervenuta rinuncia all’impugnazione.
Avverso la detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione COGNOME NOME, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione dell’art. 589, comma 2, cod. proc. pen., inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità o inammissibilità, e ancora violazione dell’art. 122,
comma 1, cod. proc. pen. in relazione all’inosservanza delle forme per il rilascio della procura stabilite a pena di inammissibilità.
Deduceva, in particolare, che, nel caso di specie, la rinuncia all’impugnazione doveva essere considerata
tamquam non esset, poiché
intervenuta ad opera del difensore dell’imputata privo di procura speciale rilasciata ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato essendo insussistente il dedotto vizio di violazione di legge.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, il difensore, di fiducia o d’ufficio, dell’indagato o dell’imputato
non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all’impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno
che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, COGNOME, Rv. 266244 – 01).
E nondimeno, la consultazione degli atti consente di apprezzare che in realtà l’Avv. NOME COGNOME ha depositato in data 18 novembre 2024 atto di rinuncia all’impugnazione – in particolare all’istanza di riesame proposta avverso il suddetto decreto di sequestro preventivo – essendo munito di procura speciale rilasciata ai fini della rinuncia dalla propria assistita COGNOME NOME.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere rigettato; pe l’effetto la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/02/2025