Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31996 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31996 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NESTORI NOME COGNOME nato a MILANO il 11/01/1975
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del 3 dicembre 2024, con cui la Corte di appello di Torino – pronunciandosi, a seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, limitatamente al trattamento sanzionatorio rideterminava la pena irrogata all’imputato in quattro mesi e tredici giorni di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge.
Ritenuto che Deve, in proposito, rilevarsi che, il settembre 2025, perveniva rinuncia all’impugnazione da parte del ricorrente, depositata dal suo difensore do fiducia, l’avv. NOME COGNOME.
Ritenuto che la rinuncia all’impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento, ai sensi dell’art. 591, lett. d), cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 settembre 2025.