Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3030 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3030 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Catania il 13 giugno 1969;
avverso l’ordinanza del 18 luglio 2024 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per il prosieguo;
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza con la quale il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME prendendo atto della rinuncia dichiarata dal difensore presente in udienza.
Il ricorso, proposto nell’interesse dell’indagato, si compone di un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale si deduce la nullità dell’ordinanza perché fondata su una dichiarazione di rinuncia proposta dal difensore non munito di procura speciale.
Il ricorso è fondato: il difensore, di fiducia o d’ufficio, dell’indagato dell’imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all’impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266244; Sez. 1, n. 2952 del 23/10/2013, dep. 2014, Tripodi, Rv. 258268).
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata, senza rinvio e gli atti trasmessi al Trilbunale di Catania per l’ulteriore corso.
La cancelleria curerà gli adempimenti previsti dal comma 1-ter dell’art. 94, disp. att. del codice di procedura penale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per l’ulteriore corso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 3 dicembre 2024
Il Consiglier estensore
COGNOME Il Presidente