Rinuncia all’Impugnazione: L’Irrevocabilità e le Sue Conseguenze Giuridiche
Nel complesso panorama del diritto processuale penale, la rinuncia all’impugnazione rappresenta un atto di fondamentale importanza, le cui conseguenze possono essere definitive e onerose. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, ha offerto un chiaro monito sulla natura irrevocabile di tale atto, sottolineando come una decisione apparentemente semplice possa precludere ogni ulteriore esame del caso e comportare sanzioni economiche. Questo articolo analizza la decisione, spiegando perché la rinuncia, una volta comunicata, non ammette ripensamenti.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso per cassazione presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Torino. I motivi del ricorso si concentravano sulla presunta carenza di motivazione riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza della lieve entità del fatto. Tuttavia, in un momento successivo alla proposizione del ricorso, lo stesso imputato, tramite il suo difensore, ha trasmesso formalmente una dichiarazione di rinuncia all’impugnazione all’autorità giudiziaria competente.
La Decisione della Corte: La Definitività della Rinuncia all’Impugnazione
La Corte di Cassazione, una volta ricevuta la rinuncia, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato del nostro ordinamento processuale: la rinuncia all’impugnazione è un atto giuridico con caratteristiche ben precise. Viene definita come un “atto negoziale processuale abdicativo e recettizio”. Questo significa che, una volta che la dichiarazione perviene all’ufficio giudiziario competente, essa produce immediatamente i suoi effetti e non può più essere ritirata.
La Corte ha specificato che qualsiasi tentativo di revoca della rinuncia, successivo alla sua ricezione da parte dell’autorità, è da considerarsi privo di qualunque effetto giuridico. L’atto di rinuncia, quindi, sigilla il destino del gravame, rendendolo inammissibile d’ufficio.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si basano sulla natura giuridica dell’atto di rinuncia. Essendo un atto “recettizio”, la sua efficacia scatta nel momento esatto in cui il destinatario (l’autorità giudiziaria) ne viene a conoscenza. Da quel momento, il diritto a impugnare si estingue definitivamente. La giurisprudenza citata nel provvedimento (Cass. n. 18714/2022) conferma questo orientamento, stabilendo l’irrevocabilità dell’atto una volta pervenuto all’organo competente.
La dichiarazione di inammissibilità non è stata solo una formalità processuale. La Corte, applicando l’articolo 616 del codice di procedura penale, ha disposto due importanti conseguenze a carico del ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, non ravvisando elementi che potessero escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (un principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186/2000), ha imposto il pagamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque sia coinvolto in un procedimento penale: la rinuncia all’impugnazione è una decisione definitiva che va ponderata con estrema attenzione. Non è un atto che può essere compiuto alla leggera o con l’idea di un possibile ripensamento. Una volta formalizzata e trasmessa, essa chiude irrevocabilmente la porta a un ulteriore grado di giudizio, cristallizzando la sentenza impugnata. Le conseguenze non sono solo processuali, ma anche economiche, data la condanna automatica alle spese e a una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità. La decisione serve da promemoria sull’importanza di una strategia difensiva chiara e consapevole, in cui ogni atto processuale viene valutato per le sue implicazioni definitive.
È possibile revocare una rinuncia all’impugnazione una volta presentata?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la rinuncia all’impugnazione è un atto irrevocabile una volta che perviene all’autorità giudiziaria competente. Qualsiasi successiva dichiarazione di revoca è priva di effetto giuridico.
Qual è la conseguenza processuale diretta della rinuncia all’impugnazione?
La conseguenza diretta è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo impedisce alla Corte di esaminare il merito dei motivi di impugnazione.
Cosa comporta economicamente per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34668 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 34668 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME DÕAgostini
– Presidente –
Sent. n. 1771 sez.
NOME COGNOME
NOME COGNOME
CC Ð 10/10/2025
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto nellÕinteresse di COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 12/06/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione lÕimputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la circostanza della lieve entitˆ (Corte Cost. n. 86/2024).
1.1. Tale atto è stato seguito dalla dichiarazione di rinuncia allÕimpugnazione ritualmente trasmessa allÕautoritˆ procedente in data 13 agosto 2025, la quale, una volta pervenuta presso lÕufficio giudiziario competente, non è più revocabile (Sez. 5, n. 18714 del 22/04/2022, B, Rv. 283164 – 01), in quanto la rinuncia all’impugnazione è un atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, che, una volta pervenuto all’autoritˆ competente, produce l’effetto dell’inammissibilitˆ del gravame, con la conseguenza che la sua revoca deve ritenersi priva di qualunque effetto.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dellÕart. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., con procedura , secondo il rito indicato dal comma 5 bis dellÕart. 610 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilitˆ del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos’ deciso il 10 ottobre 2025.
Il consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME DÕAdagostini