Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27414 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27414 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nata a Gallarate il 04/09/1959;
avverso la ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 31/03/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva solo parzialmente l’istanza avanzata dal difensore di NOME COGNOME e diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra i reati per i quali la predetta è stata condannata con le sentenze irrevocabili indicate nella richiesta medesima. In particolare, il giudice dell’esecuzione riteneva sussistente la invocata continuazione limitatamente ai reati giudicati con le sentenze indicate (nel casellario giudiziale) ai nn. 60 e 65 ed i reati oggetto della ordinanza n.49, mentre respingeva o dichiarava inammissibile la domanda per il resto.
Avverso tale ordinanza la condannata, per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento rispetto al rigetto ed alla declaratoria di inammissibilità di parte della sua originaria domanda.
La ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e 671 del codice di rito rispetto al parziale mancato riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, nonostante la stessa fosse stata in parte riconosciuta dai giudici della cognizione e con precedenti ordinanze emesse in sede esecutiva e sebbene vi fosse, comunque, la prova che le differenti violazioni di legge di cui alle ventinove sentenze (specificamente indicate nel ricorso) fossero espressione di un unico disegno criminoso.
Con atto sottoscritto in data 21 giugno 2025 la ricorrente ha rinunciato all’impugnazione, delegando il difensore al deposito di detta rinuncia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile a seguito della rinuncia alla impugnazione da parte della condannata, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al
versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l’art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l’applicazione di detta
sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 luglio 2025.