Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38204 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38204 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (RINUNCIANTE) nato a CARIATI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 17/04/2025 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 17/04/2025, il Tribunale del riesame di Catanzaro si Ł pronunciato sulla richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa in data 24/02/2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro che gli applicava la misura degli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 110, 81, 512bis e 416bis .1 cod. pen.
Ha riformato l’ordinanza impugnata escludendo l’aggravante di cui all’art. 416bis .1 cod. pen. e l’ha confermata nel resto, ivi compresa la misura applicata.
Il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi con i quali si lamentava violazione di legge sostanziale e processuale e vizio motivazionale ai sensi dell’art. 606 lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen., con una prima censura in ordine alle valutazioni circa la sussistenza dell’ipotesi delittuosa e dei gravi indizi di colpevolezza e una seconda censura inerente alle valutazioni circa la sussistenza delle esigenze cautelari.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, con memoria ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con dichiarazione sottoscritta da NOME COGNOME e dal suo difensore in data 22/10/2025 veniva rappresentato che nelle more del procedimento la misura cautelare a carico del ricorrente era stata revocata con ordinanza del Giudice per le indagini presso il Tribunale di Catanzaro in data 25/09/2025.
Stante la sopraggiunta carenza di interesse, parte ricorrente rinunciava all’impugnazione.
Alla pubblica udienza il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, la rinuncia all’impugnazione Ł una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/5/1993, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/7/1996, Rv 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/6/2000, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/1/2003, Rv. 224747).
Le forme ed i termini di tale rinuncia sono stabiliti dall’art. 589 cod. proc. pen., che richiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., al fine di garantire la sicura provenienza dell’atto dal soggetto legittimato, ferma restando la facoltà concessa all’imputato detenuto di presentare impugnazioni.
Nel caso di specie, sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione Ł stata fatta anche personalmente dal ricorrente.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso deriva dalla rinuncia del ricorrente, a sua volta tuttavia ricollegata ad una condizione sopravvenuta del venir meno della misura cautelare oggetto dell’impugnazione.
Al pari della sopravvenuta inammissibilità, deve ritenersi che tale condizione non comporti provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità, indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1 e 606, comma 3, cod. proc. pen., non consegue la condanna del ricorrente nØ alle spese del procedimento, nØ al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, COGNOME, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, COGNOME, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, COGNOME, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, COGNOME, Rv. 234859).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse Così Ł deciso, 06/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME