Rinuncia all’impugnazione: quando non si pagano le spese?
La rinuncia all’impugnazione è un atto processuale che può avere conseguenze significative, inclusa la condanna al pagamento delle spese. Tuttavia, una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce che, in determinate circostanze, è possibile evitare tale condanna. Analizziamo il caso per comprendere quando la rinuncia non equivale a una sconfitta e, di conseguenza, non comporta oneri economici per chi la presenta.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine dalla decisione di un Tribunale del Riesame che aveva confermato un provvedimento del GIP. Quest’ultimo aveva negato la sostituzione della misura della custodia in carcere con una meno gravosa, come gli arresti domiciliari, richiesta da un imputato. Contro questa decisione, la difesa dell’imputato aveva proposto ricorso in Cassazione, lamentando diversi profili di illegittimità.
Durante la pendenza del giudizio dinanzi alla Suprema Corte, si è verificato un fatto nuovo e decisivo: la misura cautelare della custodia in carcere era stata effettivamente sostituita con quella degli arresti domiciliari. In pratica, l’imputato aveva ottenuto ciò per cui aveva presentato ricorso. Di fronte a questa novità, il suo difensore ha depositato formalmente un atto di rinuncia al ricorso, motivandola con una “sopravvenuta carenza di interesse”.
La Rinuncia all’impugnazione e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha preso atto della dichiarazione di rinuncia, presentata ritualmente dal difensore munito di procura speciale. Ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d) del codice di procedura penale, la rinuncia è una delle cause che portano a una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. La questione più interessante, però, non riguardava l’esito del ricorso, ormai scontato, ma la statuizione sulle spese processuali. Di norma, chi rinuncia a un’azione legale è considerato soccombente e viene condannato al pagamento delle spese. In questo caso, la Corte ha deciso diversamente, stabilendo “Nulla sulle spese”.
Le Motivazioni: Perché la rinuncia all’impugnazione non comporta spese?
La Corte ha fornito una motivazione chiara e basata su un principio di equità processuale. La declaratoria di inammissibilità per rinuncia non comporta automaticamente la condanna alle spese quando la rinuncia stessa deriva da una “sopravvenuta carenza di interesse” per una causa non imputabile al ricorrente.
Nel caso specifico, l’interesse a una decisione della Cassazione è venuto meno perché l’obiettivo del ricorso (la sostituzione della misura cautelare) era stato raggiunto medio tempore, cioè mentre il processo era ancora in corso. Questo evento favorevole non era il risultato di un’azione del ricorrente, ma di una diversa e autonoma decisione giudiziaria. Pertanto, la Corte ha affermato che il sopraggiunto venir meno dell’interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza. Non si può parlare di “sconfitta” quando la pretesa sostanziale del ricorrente è stata, di fatto, soddisfatta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia ha importanti implicazioni pratiche. Stabilisce che un imputato non deve essere penalizzato economicamente per aver rinunciato a un ricorso diventato inutile a causa di un evento favorevole e a lui non addebitabile. Se l’apparato giudiziario stesso, attraverso un altro provvedimento, soddisfa la richiesta dell’appellante, non sarebbe giusto considerarlo “sconfitto” nel giudizio di impugnazione.
Questa interpretazione incentiva un comportamento processuale leale e pragmatico: una volta ottenuto il risultato desiderato, è corretto rinunciare all’impugnazione per non gravare inutilmente il sistema giudiziario. La garanzia di non essere condannati alle spese in questi casi specifici tutela il diritto di difesa e promuove l’efficienza della giustizia, evitando la prosecuzione di contenziosi ormai privi di oggetto.
Se rinuncio a un ricorso in Cassazione devo sempre pagare le spese processuali?
No, non sempre. Secondo questa sentenza, se la rinuncia è dovuta a una “carenza di interesse sopravvenuta” per una causa non imputabile al ricorrente (ad esempio, perché nel frattempo è stato ottenuto il provvedimento desiderato), la Corte può dichiarare l’inammissibilità senza condannare al pagamento delle spese.
Cosa significa “carenza di interesse sopravvenuta non imputabile”?
Significa che, durante lo svolgimento del processo, si verifica un evento che soddisfa la richiesta del ricorrente, rendendo l’impugnazione priva di scopo. Se questo evento non dipende dalla volontà del ricorrente ma da una decisione autonoma dell’autorità giudiziaria (come in questo caso la sostituzione della misura cautelare), la causa della rinuncia non gli è “imputabile”.
Perché in questo caso la rinuncia non è considerata una “soccombenza”?
La Corte ha stabilito che non si tratta di “soccombenza” (cioè di una sconfitta nel merito) perché l’interesse del ricorrente è venuto meno a causa di un evento favorevole. Il sopraggiunto venir meno dell’interesse alla decisione non configura un’ipotesi di sconfitta, ma semplicemente la cessazione della necessità di una pronuncia da parte del giudice.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 27522 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 27522 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOMERINUNCIANTE) nato a NOTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME la quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame cautelare, rigettava la impugnazione di COGNOME NOME proposta avverso il provvedimento con cui il Gip presso il Tribunale di Catania aveva rigettato la richiesta di sostituzione della cautela con misura meno afflittiva.
Avverso la suddetta pronuncia ha interposto ricorso per cassazione la difesa di COGNOME NOME denunciando plurimi profili di illegittimità.
Con istanza ritualmente depositata il difensore di COGNOME NOME, munito di procura speciale, allegata alla istanza, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per carenza di interesse sopravvenuta in quanto il COGNOME, medio tempore, era stata sostituita la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, conformemente a quanto richiesto nel presente giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso é inammissibile ai sensi dell’art.591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen., in quanto nelle more della discussione il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione con dichiarazione pervenuta presso la cancelleria della Corte di cassazione e ritualmente presentata dal difensore del ricorrente COGNOME NOME, munito di procura speciale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia alla impugnazione non consegue una pronuncia sulle spese in quanto, COGNOME qualora COGNOME il COGNOME ricorrente rinunci all’impugnazione COGNOME per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (sez.1, n.15908 del 22/02/2024, COGNOME, Rv.286624;n.13607 del 10/12/2010, COGNOME, Rv.249916).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024
Il Presidente estensore