Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7387 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5   Num. 7387  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 07/04/2023 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 ottobre 2022 la Prima sezione di questa Corte, ha annullato con rinvio la ordinanza del 4 febbraio 2022 pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria, sez. Riesame con la quale era stata confermata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di partecipazione all’associazione di stampo mafioso (Capo A) e ad una estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416bis1 cod. pen. (Capo G).
L’annullamento con rinvio era limitato alla verifica della sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla condotta estorsiva aggravata di cui al capo G).
L’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 7 aprile 2023, a seguito dell’annullamento con rinvio, confermava l’ordinanza genetica anche con riferimento al capo G) e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 Avverso la decisione ha proposto ricorso COGNOME, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con l’unico motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla condanna alle spese.
Nell’udienza camerale svoltasi a seguito di annullamento con rinvio il difensore aveva rinunciato al gravame essendo intervenuta sentenza di condanna ancorché non definitiva nei confronti di COGNOME per tutti i capi in contestazione.
Nonostante siffatta richiesta il Tribunale aveva egualmente operato la valutazione relativamente alla gravità indiziaria ritenuta sussistente e aveva conseguentemente condannato il ricorrente alle spese processuali.
Il Tribunale, lamenta la difesa, avrebbe dovuto, a fronte della rinunzia al gravame, dichiarare inammissibile il ricorso senza condanna alle spese; COGNOME aveva perso interesse all’impugnazione a causa della intervenuta sentenza di condanna di primo grado.
In ogni caso il sopravvenuto difetto di interesse determinato dalla intervenuta sentenza di condanna e dalla correlata preclusione è causa di inammissibilità che prevale sulla rinunzia alla impugnazione eventualmente concDrrente perché più favorevole, non comportando la condanna al pagamento delle spese (Sez.3 n.57883/17, Rv. 271806).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
1.1. Attesa la natura di mezzo di impugnazione del riesame, deve trovare applicazione, anche con riguardo ad esso, il principio generale fissato in materia di spese dall’art. 592, primo comma, cod. proc. pen.; pertanto, atteso che l’ordinanza di rigetto o di inammissibilità del ciravame, pronunziata dal Tribunale, esaurisce in via definitiva il procedimento incidentale e determina la soccombenza dell’istante, legittimamente viene disposta, in tale provvedimento, la condanna al pagamento delle spese processuali (Sez. U, n. 26 del 05/0711995, Galletto, Rv. 202014).
Tanto premesso deve essere chiarito che non si versa in una situazione di “soccombenza” nei casi in cui la inammissibilità sia giustificata dalla rinuncia all’impugnazione per carenza di interesse correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa (Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, (2011), Rv. 249916).
La decadenza dell’interesse alla decisione cautelare per fatti sopravvenuti alla presentazione dell’appello impedisce, infatti, di ritenere che il rinunciante sia “soccombente”, essendo il suo interesse perento per cause non prevedibili al momento dell’impugnazione.
1.2.Nel caso di specie dall’esame degli atti processuali a disposizione di questo Collegio, non si rinviene la procura speciale di cui deve essere munito il difensore di fiducia ai fini della rinunzia all’impugnazione.
Al riguardo occorre evidenziare che il difensore, di fiducia o d’ufficio, dell’indagato o dell’imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all’impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga. (S.U. n. 12603 del 24/11/2015, (2016), Rv. 266244).
1.3. La ordinanza va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria al fine dell’applicazione dei principi richiamati.
In particolare, qualora il giudice del rinvio rinvenga in atti ‘la procura speciale il potere di rinuncia sarà da considerarsi correttamente esercitato e la pronunzia del giudice della impugnazione cautelare dovrà limitarsi, preso atto della intervenuta rinunzia, ad una declaratoria di inammissibilità non accompagnata da una condanna alle spese, non versandosi in una situazione di soccombenza in ragione della sopravvenuta carenza di interesse correlata alla intervenuta sentenza di condanna in primo grado.
Nel caso in cui, invece, manchi agli atti la procura speciale e la rinuncia sia stata esercitata in assenza di legittimazione, la decisione andrà confermata, nel rispetto, tuttavia, del principio di strumentalità esistente tra il procediment incidentale e quello principale: la sopravvenienza di una sentenza di condanna fa venir meno l’interesse dell’indagato alla procedura di riesame con riferimento al profilo concernente la verifica dell’originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Rv. 272398). 
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 27 settembre 2023
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Il Presidente