Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30541 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30541 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Siderno; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 09/06/2023 del tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME;NOME COGNOME CI letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che in data 8.11.2023 chiedeva il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con ordinanza del 9 giugno 2023 il tribunale del riesame di Reggio Calabria adito nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza del 7 marzo 2023 con cui il Gip del medesimo tribunale aveva applicato nei confronti del predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione alle ipotesi d reato di cui agli artt. 110 56 390 416 bis.1 c.p. e 110 497 bis comma 2 416 bis.1 cod. pen., rigettava l’istanza.
Avverso la predetta sentenza COGNOME NOME tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi di impugnazione.
Deduce con il primo il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla utilizzabilità di chat nonché il vizio di violazione legge . Si contesta la tesi del tribunale per cui il materiale acquisito e inerente chat integrerebbe documentazione e come tale sarebbe stato legittimamente acquisito in quanto al contrario si tratterebbe di dati frutto di attivit intercettazione svolta dalla Autorità Giudiziaria francese. Ciò perché l’acquisizione di messaggistica crittografata sarebbe avvenuta mediante captazione di flussi informatici attraverso l’utilizzazione di un trojan hors inoculato nel dispositivo portatile in uso a soggetti operanti in Italia come specificamente illustrato in ricorso facendo riferimento a stralci di apposita informativa degli operanti. Si sarebbe in altri termini intercettato un fluss telematico del sistema Sky Ecc creando un server parallelo. Con l’acquisizione in parola si sarebbe quindi aggirata la disciplina in materia di intercettazioni. Con inutilizzabilità patologica a fronte di intercettazioni durate oltre il term massimo di 8 mesi, proroghe comprese.
Si aggiunge che a frontersitr-atti-e-n -reN di dati integranti documenti la procura non avrebbe messo a disposizione delle difese il duplicato informatico ma solo una copia analogica così non garantendo il contraddittorio sulle modalità di acquisizione dei dati informatici custoditi in un server donato.
Con inutilizzabilità delle chat acquisite.
Con il secondo motivo deduce vizi di motivazione in punto di identificazione dell’indagato. Si sostiene in ordinanza che un utenza in uso a COGNOME NOME sarebbe stata affidata al ricorrente, e c-he lo stesso la avrebbe utilizzata dopo 2 giorni, per conversare con COGNOME NOME. E si osserva come vi sarebbero in realtà dubbi sull’utilizzo soggettivo di questa utenza come di 1,53. G 1; 4 pure ricondotta al COGNOME.
Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge in tema di gravità indiziaria relativa al reato di tentata inosservanza di pena oltre al vizio d illogicità della motivazione. Si osserva che rispetto al reato considerato non sarebbe configurabile il tentativo siccome il ricorrente non ha consegnato il documento falso né ha posto in essere atti idonei e inequivoci volti alla consegna.
Con il quarto motivo deduce il vizio di manifesta illogicità riguardo al reato ex art. 479 bis c.p. comma 2. Sussistono dubbi sulla gravità indiziaria relativa al ricorrente cui si contesta di avere detenuto il documento falso per consegnarlo al latitante, stante l’assenza di concreti e univoci dati indiziari quanto alla consegna al COGNOME del falso documento .
Con il quinto motivo rappresenta la manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen. L’ordinanza impugnata non giustificherebbe la pericolosità del ricorrente e non individuerebbe elementi sintomatici per ritenere che egli possa commettere ulteriori reati. Anche il richiamo alla obiettiva gravità dei reati sarebbe insufficiente ai fini in esame.
Il giudice avrebbe altresì omesso di motivare sulla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.
Il difensore dell’imputato ha presentato motivi aggiunti insistendo per l’accoglimento del ricorso.
A seguito del ricorso così proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all’impugnazione, ai sensi dell’art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell’interesse del COGNOME giustificata per l’intervenuta revoca della misura cautelare. Ricorre quindi, in tal caso, l’applicabilità del principio per cui tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro) (Sez. 4 – , n. 45618 del 11/11/2021 Rv. 282549 01).
Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile senza condanna alla spese e al pagamento di ammenda.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma, il 15 luglio 2024 Il onsigliere esten ore
Il Presidente