Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25161 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25161 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (rinunciante) nato a Pescara il 25/04/1961
avverso l’ordinanza del 31/01/2025 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentito il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di rinvio e pronunciandosi sull’appello cautelare proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Reggio Calabria aveva rigettato l’istanza di dichiarazione di inefficacia della misura per decorrenza dei termini a seguito dell’istituto della retrodatazione ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., ha dichiarato la perdita di efficacia della misura custodiale disposta con ordinanza 13.3.2023 del GIP del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di NOME COGNOME. Nello stesso provvedimento ha, tuttavia, affermato la persistente efficacia del titolo cautelare costituito dall’ordinanza emessa ex art. 27 cod. proc. pen. dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria in data 25.10.2023, a seguito della declaratoria di incompetenza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli il 6.10.2023.
Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. quanto segue.
Osserva che, avendo il Tribunale di Reggio Calabria riconosciuto la retrodatazione anche dell’ultimo episodio criMinoso del 31.3.2020 di cui al capo
B15), e considerato che i fatti di cui all’ordinanza cautelare del GIP di Napoli, eseguita in data 16.11.2022, sono gli stessi dell’ordinanza cautelare del GIP di
Reggio Calabria, eseguita il 3.5.2023, anche i fatti di cui all’ordinanza emessa ex art. 27 cpp sono i medesimi, sicché anche per essi opera la riconosciuta
retrodatazione e la perenzione intervenuta con la declaratoria di inefficacia della misura cautelare reggina del 13.3.2023. Non sussiste, infatti, alcuna autonomia
dell’ordinanza emessa ex art. 27 cpp da parte del GIP di Reggio Calabria rispetto decisum
al che ha investito gli stessi capi di imputazione per i medesimi fatti.
3. Successivamente, è pervenuto atto di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, motivata dalla sostituzione della misura carceraria con quella degli
arresti domiciliari, intervenuta con ordinanza del 12.5.2025 del Tribunale di
Reggio Calabria.
Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all’impugnazione.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre si ritiene di non irrogare alcuna sanzione pecuniaria, trattandosi di rinuncia intervenuta per sopravvenuta carenza di interesse a discutere il ricorso per una causa non imputabile al ricorrente (cfr. Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, Haeres, Rv. 273882 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29 maggio 2025
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Il Presidente