Rinuncia all’impugnazione: Quando l’Appello in Cassazione Diventa Inammissibile
La presentazione di un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma cosa accade se, dopo averlo proposto, l’imputato decide di fare un passo indietro? Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce gli effetti diretti e irrevocabili della rinuncia all’impugnazione, un atto processuale che determina l’immediata conclusione del procedimento. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso: Una Questione di Qualificazione Giuridica
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava un aspetto squisitamente tecnico-giuridico: l’erronea qualificazione del reato contestato. Secondo la difesa, i fatti non integravano l’ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (prevista dall’art. 640 bis del codice penale), bensì quella di truffa aggravata comune (disciplinata dall’art. 640, comma 2, del codice penale). Una distinzione non di poco conto, con importanti riflessi sulla determinazione della pena.
La Svolta Decisiva: La Comunicazione di Rinuncia all’Impugnazione
Prima che la Corte di Cassazione potesse entrare nel merito della questione giuridica, si è verificato un evento che ha cambiato radicalmente il corso del processo. L’imputato, per mezzo del suo difensore, ha comunicato formalmente la propria volontà di rinunciare all’impugnazione. Questa dichiarazione, trasmessa pochi giorni prima dell’udienza, rappresenta un atto unilaterale che non necessita di accettazione da parte di altre parti processuali e produce effetti immediati.
La Decisione della Corte: Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità
Di fronte alla formale rinuncia all’impugnazione, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto e agire di conseguenza. L’ordinanza in esame è molto chiara nel delineare il percorso logico-giuridico seguito.
Le motivazioni della Corte sono dirette e inequivocabili: la rinuncia all’impugnazione è una causa di estinzione del rapporto processuale. Essa preclude al giudice la possibilità di esaminare il contenuto del ricorso, indipendentemente dalla fondatezza o meno dei motivi addotti. L’atto di rinuncia ha quindi un effetto tombale sul procedimento, che si arresta senza una pronuncia sul merito della controversia. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ponendo fine al giudizio di legittimità.
Conclusioni: L’Effetto Definitivo della Rinuncia nel Processo Penale
La vicenda sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: la volontà della parte è sovrana nel determinare la prosecuzione o meno di un’impugnazione. La rinuncia all’impugnazione è un istituto che, una volta formalizzato, comporta l’immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ciò significa che la sentenza impugnata passa in giudicato, diventando definitiva e irrevocabile. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questo caso serve come monito sull’importanza e sulla definitività delle scelte processuali: un passo indietro, in questo contesto, è un passo conclusivo.
Cosa succede se un imputato rinuncia al ricorso per cassazione dopo averlo presentato?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La rinuncia è un atto che estingue il procedimento, impedendo ai giudici di esaminare il merito della questione.
Perché in questo caso il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato, tramite il suo difensore, ha formalmente comunicato di rinunciare all’impugnazione prima della data dell’udienza.
La Corte ha valutato se la qualificazione del reato di truffa era corretta?
No. La rinuncia all’impugnazione ha impedito alla Corte di Cassazione di entrare nel merito del ricorso. Pertanto, la questione sulla corretta qualificazione giuridica del reato non è stata esaminata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8033 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 8033 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ADRANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 30/10/2023 del GIUDICE dell’UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe NOME COGNOME adduce un unico motivo incentrato sull’erronea qualificazione del fatto di reato contestatogli giacché la condotta descritta nel capo di imputazione non integra la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.) ma la truffa aggravata (art. 640 comma 2 cod. pen.).
Con dichiarazione comunicata il 2 febbraio 2024 l’imputato a mezzo del proprio difensore ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione.
Da quanto precede deriva l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
P.Q.M.
Così deci Il consi o in Roma, il 8 febbraio 2024 liere rel ore dichiara inammissibile il ricorso.
Il Presidente