Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12162 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12162 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 15/04/1978 in GHANA avverso la sentenza in data 02/05/2024 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procura generale COGNOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la nota fatta pervenire dall’Avvocato NOME COGNOME che ha insistito per raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 02/05/2024 della Corte di appello di Palermo, che, sull’appello propo dal pubblico ministero, ha riformato la sentenza in data 10/12/2019 del Tribunale Palermo, escludendo la punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen..
Deduce:
Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 648 cod. pen. e degli artt. 697 e 546, lett. e), cod. proc. pen..
Secondo il ricorrente, il pubblico ministero, in sede di discussione, aveva insistito soltanto in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 712 cod. pen., così palesemente rinunciando agli ulteriori motivi d’impugnazione, con particolare riferimento alla configurabilità della ricettazione.
Sulla base di ciò si denuncia il vizio di ultrapetizione, in quanto la corte di appello, invece, ha ritenuto sussistente il delitto di ricettazione.
Ciò, premesso, il ricorso è inammissibile perché il suo unico motivo è manifestamente infondato.
Il ricorrente -come visto- sostiene che dalle conclusioni rassegnate dal pubblico ministero in udienza emerge la sua rinuncia implicita ai motivi di appello.
In particolare, il ricorrente osserva come il pubblico ministero d’udienza avesse concluso nel senso della riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 712 cod. pen., così che dovevano ritenersi rinunciati i motivi con cui sosteneva l’affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione e affetta da ultrapetizione la sentenza che, invece, condannava per tale reato.
L’assunto è, tuttavia, manifestamente infondato, atteso che questa Corte ha già avuto modo di spiegare che «la rinuncia all’impugnazione da parte del pubblico ministero costituisce atto abdicativo di carattere formale, che non ammette equipollenti ed è disciplinata, quanto a legittimazione, modalità di presentazione e termini, dall’art. 589 cod. proc. pen., con la conseguenza che tale manifestazione di volontà deve essere espressa dal pubblico ministero che ha proposto l’impugnazione fino all’apertura del dibattimento, ovvero dal pubblico ministero presso il giudice dell’impugnazione, anche se quest’ultima sia stata proposta da altro pubblico ministero, prima dell’inizio della discussione, in modo chiaro e inequivoco e non può, pertanto, essere desunta unicamente dal tenore delle richieste conclusive formulate dal procuratore generale nell’udienza di appello» (Sez. 6, n. 35267 del 22/06/2021, Crea, Rv. 281984 – 01; Sez. 2, n. 23404 del 09/02/2017, Moi, Rv. 270311 – 01; Sez. 2, n. 49038 del 21/10/2014, COGNOME, Rv. 261144 – 01).
Dalla manifesta infondatezza dell’unico motivo d’impugnazione discende l’inammissibilità del ricorso.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso importa la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/02/2025