Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24099 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24099 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE (RINUNCIANTE)
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso e si rimette alla Corte in ordine alla condanna alle spese.
udito il difensore Nessuno è presente.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’Il maggio 2023 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Siena del 17 maggio 2021, ha assolto l’imputato COGNOME NOME dal reato ex art. 157, comma 1, lett. b) in relazione all’art. 90, comma 9, lett. a) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 contestato al capo B – invece confermando la condanna per il delitto ex art. 589, comma 2, cod. pen. rubricato sub A – altresì condannando il responsabile civile RAGIONE_SOCIALE a nnanlevare e tenere indenne il COGNOME, quale socio accomandatario della RAGIONE_SOCIALE, da quanto versato in favore delle parti civili costituite per il sinistro oggetto della polizza assicurativa 108839374, nonché a rimborsare le spese processuali alle costituite parti civili.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del responsabile civile RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante, lamentando, sotto vari profili: violazione di legge in relazione agli artt. 3, 21, 26, 90, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, art. 2222 cod. civ, artt. 40 e 43 cod. pen., nonché errato accertamento della posizione di garanzia del committente e del nesso di causalità; violazione di legge in relazione all’art. 2049 cod. civ. per errata applicazione di detta norma ed agli artt. 1362, 1363, 1364 cod. civ. in tema di interpretazione del contratto, relativamente alla parte in cui la sentenza dispone l’operatività della polizza assicurativa RAGIONE_SOCIALE n. 108839374; violazione di legge in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. in tema di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Nelle more della trattazione del giudizio, è pervenuto in data 12 aprile 2024 un atto, sottoscritto digitalnnente dal difensore munito di procura speciale, con cui il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione, ai sensi dell’art. 589 cod. proc. pen.
La rinuncia all’impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione, una volta che l’atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale.
L’indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previs dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in virtù disposto dell’art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen.
L’atto di rinuncia appare, infine, adeguatamente motivato, in quanto fondato su una sopravvenuta carenza di interesse, per cui, non ravvisandosi l presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost sent. n. 186/2000), si ritiene di non dover disporre la condanna del ricorrente pagamento delle spese processualiii/ GLYPH A L l/ E ti 9 4 41, GLYPH TARGA_VEICOLO, LI
2, bust 4 P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 18 aprile 2024
Il Consigliere estensore