Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9632 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9632 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 06/11/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del PG NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Torino, in funzione di Giudice del riesame, ha rigettato l’appello interposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 2 ottobre 2023, che aveva a sua volta rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge (in relazione all’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.), dal momento che era stato condannato in primo grado a pena non superiore a tre anni
di modo che la misura intramuraria non risultava più applicabile. Esulerebbe poi da quanto devoluto alla competenza del Tribunale del Riesame la supposta inidoneità del domicilio.
Il ricorrente, in limine, ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia all’impugnazione, sottoscritta dalla parte personalmente 1’11 gennaio 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, a seguito della rinuncia all’impugnazione, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
L’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto determinata da una causa non imputabile al ricorrente – di modo che non si configura un’ipotesi di sua soccombenza, neppure virtuale – comporta che questi non debba essere condannato al pagamento né delle spese del procedimento, né di una somma a favore della cassa delle ammende, secondo quanto ordinariamente previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, COGNOME, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308, relativa a un procedimento de libertate; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 252910).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso 1’8 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Preside te