Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15709 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15709 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASTROVILLARI il 09/01/1987
avverso l’ordinanza del 05/12/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, nella persona del sostituto NOME COGNOME con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 Tribunale del Riesame di L’Aquila ha confermato l’ordinanza del
G.I.P. presso il Tribunale di L’Aquila del 28 ottobre 2024 con cui era stata applicata nei confronti di NOME COGNOME la misura della custodia
cautelare in carcere in ordine al reato di cui all’art.74 d.P.R. 9 ottobre
1990 n. 309, commesso in L’Aquila in epoca compresa tra l’anno 2022 e il mese di giugno 2024 (capo 1) e al reato di cui agli artt. 110 cod.
pen. e 73 d.P.R. n. 309/90, commesso in L’Aquila il 19 marzo 2024.
2. Avverso l’ordinanza NOMECOGNOME a mezzo del difensore, ha proposto ricorso formulando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussitenza delle esigenze cautelari.
3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia, sottoscritta dallo stesso NOME COGNOME con autenitca della firma da parte del difensore, depositata in data 27 febbario 2025.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende. L’art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinqueceneto in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Deciso il 18 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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