Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4937 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4937 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Cascina il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 25/09/2024 del Tribunale di Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze respingeva la istanza di restituzione presentata nell’interesse di NOME COGNOME in relazione al sequestro probatorio emesso dal P.M.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 255 e 355 cod. proc. pen. per assenza di convalida del sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria.
2.2. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 253, 262, 263 cod. proc. pen. e alla pertinenzialità dei beni in sequestro con i reati sub 2) e 6) e alla sproporzione e inadeguatezza del sequestro.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è da dichiararsi inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen., in quanto il difensore, munito di procura speciale, ha fatto pervenire in Cancelleria il 18 dicembre 2024 atto di rinuncia all’impugnazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, deve conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, atteso che non consta la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’impugnazione per una causa non imputabile al medesimo ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Rv. 273325) e che l’art. 616 cod. proc. pen., con riferimento alla condanna alla sanzione pecuniaria favore della Cassa delle ammende, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373).
Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, quindi, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle – ammende.
Così deciso il 1 01 025.