Rinuncia all’Impugnazione: Quando Ritirarsi Comporta dei Costi
Nel complesso mondo della giustizia, avviare un procedimento di impugnazione è una decisione importante, ma altrettanto significativa è la scelta di interromperlo. La rinuncia all’impugnazione è un istituto giuridico che permette di porre fine a un contenzioso, ma non è privo di conseguenze, come dimostra una recente sentenza della Corte di Cassazione. Il caso analizzato offre uno spunto chiaro su cosa accade quando un ricorrente decide di fare un passo indietro.
I Fatti di Causa
La vicenda ha origine dalla richiesta di un privato cittadino di revocare un ordine di demolizione relativo a un immobile. Il tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato tale richiesta. Contro questa decisione, il cittadino, tramite il suo difensore, aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge. Le sue argomentazioni si basavano sul principio di proporzionalità e sulla sua buona fede, avendo egli acquistato l’immobile senza averlo costruito abusivamente. Sosteneva, inoltre, che la demolizione gli avrebbe causato un danno grave e irreparabile, lasciandolo senza un’abitazione regolarmente acquistata e per la quale, a suo dire, era stato rilasciato un permesso di costruire in sanatoria.
Tuttavia, in un momento successivo alla presentazione del ricorso, lo stesso cittadino ha formalizzato una dichiarazione di rinuncia all’impugnazione, atto che ha cambiato radicalmente il corso del procedimento.
La Decisione della Corte: Conseguenze della Rinuncia all’Impugnazione
Una volta ricevuta la dichiarazione di rinuncia, la Corte di Cassazione non è entrata nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente. Non ha valutato se l’ordine di demolizione fosse o meno legittimo, né ha considerato le argomentazioni sulla buona fede o sul presunto permesso in sanatoria.
La Corte si è limitata a prendere atto della volontà del ricorrente di abbandonare l’impugnazione. Di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato due conseguenze economiche dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di 500 euro a titolo di ammenda in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni alla base della decisione sono puramente procedurali e si fondano su una norma specifica del codice di procedura penale. L’articolo 589, comma 2, del codice di procedura penale disciplina espressamente gli effetti della rinuncia all’impugnazione. La norma stabilisce che tale atto comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del rinunciante al pagamento delle spese.
La Corte, pertanto, non ha esercitato un potere discrezionale, ma ha semplicemente applicato una conseguenza prevista dalla legge. La logica dietro questa norma è duplice: da un lato, si garantisce la certezza del diritto, ponendo fine a un procedimento su espressa volontà della parte; dall’altro, si scoraggiano impugnazioni presentate in modo avventato o dilatorio, prevedendo un costo per la rinuncia che impegna le risorse del sistema giudiziario.
Conclusioni
La sentenza in esame è un chiaro monito sulle implicazioni di un atto apparentemente semplice come la rinuncia all’impugnazione. Sebbene sia un diritto della parte porre fine a un contenzioso, questa scelta non è neutra. Comporta l’automatica chiusura del caso per motivi procedurali, impedendo qualsiasi valutazione di merito da parte del giudice. Inoltre, determina conseguenze economiche a carico di chi rinuncia, con la condanna alle spese e al pagamento di un’ammenda. Questa decisione ribadisce che ogni atto processuale deve essere attentamente ponderato, poiché anche la scelta di ritirarsi ha un costo preciso, stabilito dalla legge per garantire l’efficienza e la serietà del processo.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte. Ciò significa che i giudici non esaminano il merito della questione, ma chiudono il procedimento per ragioni procedurali.
La rinuncia all’impugnazione ha dei costi?
Sì, la legge prevede che la parte che rinuncia venga condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di ammenda. Nel caso specifico, l’ammenda è stata fissata in 500 euro.
La Corte ha valutato le ragioni del ricorrente contro l’ordine di demolizione?
No, a seguito della rinuncia all’impugnazione, la Corte di Cassazione non è entrata nel merito della vicenda e non ha quindi espresso alcuna valutazione sulle ragioni per cui era stata chiesta la revoca dell’ordine di demolizione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45427 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45427 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal NOME NOME nato a Napoli il 18/10/1995; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 06/03/2024 del tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr.ssa NOME COGNOME che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Napoli quale giudice dell’esecuzione rigettava la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione avanzata nell’interesse di NOMECOGNOME
Avverso la predetta ordinanza NOME Francesco mediante il proprio difensore ha proposto, con un solo motivo, ricorso per cassazione.
Deduce vizi di violazione di legge: premettendo la buona fede dell’istante e richiamando il principio di proporzione sostiene la illegittimità degli ordini di demolizione di cui ai procedimenti RESA n. 66/2005 e 648/2007 evidenziando come nel caso di specie la demolizione provocherebbe un grave e irreparabile danno per l’istante che rimarrebbe senza abitazione, regolarmente
acquistata, e non da lui realizzata abusivamente, Si aggiunge che per l’immobile in questione sarebbe stato rilasciato un permesso di costruire in sanatoria.
A seguito del ricorso così proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all’impugnazione, ai sensi dell’art. 589 comma 2 cod. proc. pen., da parte del ricorrente.
Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile con condanna alle spese processuali ed al pagamento di euro 500 di ammenda.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.