Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20357 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20357 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
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.3 61 2025
Oggi,
IL FUNZIONI GLYPH
COGNOME
COGNOME NOMECOGNOME nato a Cosenza il 17/10/1981
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Luar avverso l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Catanzaro del 13/08/2024 udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
udite le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
vista la rinuncia alla impugnazione come formulata dall’avv. NOME COGNOME difensore del ricorrente;
RITENUTO IN FATI -0
Con ordinanza del 13 agosto 2024 il Tribunale del riesame di Catanzaro, pronunciatosi sull’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME, cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 10 luglio 2024, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alle diverse ipotesi di cessione, nonché di acquisto finalizzato alla successiva cessione di sostanze stupefacenti di tipo marijuana e hashish, provvisoriamente contestategli, ha annullato la predetta ordinanza limitatamente al solo capo 111′ confermandola nel resto.
2. COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a due motivi.
2.1. Lamenta col primo, ex art. 606, comma 1, lett b) e e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, comma 3, cod.
proc. pen., in relazione alla valutazione delle dichiarazioni di COGNOME acquirente del ricorrente, e 273, 274, lett c), cod. proc. pen., quanto al requisito
dell’attualità del pericolo.
2.2. Lamenta, col secondo motivo, ex art. 606, comma 1, lett 4,cod,proc.pen,
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in relazione all’obbligo motivazionale imposto dall’art. 292, lett ei,cod.proc,pen,, difetto di motivazione in relazione ai capi 102, 107, 109, 111 e 307 di provvisoria
contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’indagato ha rinunciato al ricorso a mezzo di procuratore speciale previo conferimento di procura
ad hoc.
La rinuncia è, altresì, tempestiva in quanto, formulata con atto del 5 dicembre
2024, ed è pervenuta presso questa Corte in pari data, con udienza fissata all’il dicembre 2024.
La rinuncia determina l’inarnimissibilità del ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all’impugnazione (Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2024
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Il Presidente