Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27668 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27668 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/06/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
Presidente –
Sent. n. sez. 967/2025
Relatore –
CC – 23/06/2025
R.G.N. 10043/2025
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 17/12/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Milano
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕinammissibilitˆ del ricorso;
1.La societˆ RAGIONE_SOCIALE, articolando quattro motivi, ricorre per lÕannullamento dellÕordinanza del 17 dicembre 2024 del Tribunale di Milano che ha rigettato la richiesta di riesame dei decreti del 17 e 31 ottobre 2024 del Giudice per le indagini preliminari del locale tribunale che, nellÕambito del procedimento penale iscritto a carico di varie persone per i reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 30 e 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A), 110 cod. pen., 29 e 44 lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo B), 110, 81 cod. pen., 19, comma 6, legge n. 241 del 1990 (capo C), 110, 479 cod. pen. (capo D) e 110, 81, 479 cod. pen. (capo E), ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di lottizzazione abusiva di cui al capo A e dei reati di cui ai capi B e C, aveva ordinato il sequestro preventivo dellÕarea di cantiere sita in Milano, INDIRIZZO/INDIRIZZO di sua
proprietˆ, al fine di impedire lÕulteriore prosecuzione dei reati (decreto del 17 ottobre 2024) e di consentirne la futura confisca (decreto del 31 ottobre).
2.Con atto sottoscritto dal legale rappresentante lÕ11 giugno 2025 con firma autenticata dal difensore, la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare allÕimpugnazione.
3.Il ricorso è pertanto inammissibile per rinuncia.
4.La rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto della inammissibilitˆ dell’impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, COGNOME; Cass. 18 gennaio 1991, COGNOME; Cass. 14 gennaio 1994, COGNOME; Cass. 2 febbraio 1996, COGNOME). é altres’ negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulato nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell’atto da parte degli organi competenti.
Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia è stata fatta personalmente dal legale rappresentante della societˆ ricorrente con specifica indicazione del procedimento ed è stata tempestivamente depositata nei termini in epigrafe indicati.
Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso, ai sensi dell’art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), cod. proc. pen..
5.Alla dichiarazione di inammissibilitˆ consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 500,00 (cinquecento) alla Cassa delle Ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Cos’ deciso il 23/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME